Svizzera: residenza fiscale e domicilio fiscale delle società

Si considerano fiscalmente residenti in Svizzera le società che qui hanno la sede legale o la sede di direzione effettiva. Per la determinazione della direzione effettiva, intesa quale centro economico della società, le autorità locali prendono in considerazione tutta una serie di fattori di collegamento con la Svizzera. Senza dubbio, il principale fattore di collegamento è il luogo in cui la società svolge tutte quelle attività necessarie alla realizzazione dell’oggetto sociale. In secondo luogo, viene in rilievo il luogo dove sono prese le decisioni più importanti nonché dove si svolgono i servizi di contabilità e di corrispondenza. Invece, per quanto riguarda, ad esempio, le società finanziarie il luogo di gestione effettiva coincide con il luogo in cui vengono adottate le decisioni strategiche, ad esempio le decisioni riguardo al rifinanziamento, ai prestiti e alle condizioni dei prestiti.

Per le società costituite da persone fisiche, con lo scopo di gestire patrimoni, il luogo di direzione effettiva coincide con lo stato in cui il soggetto o i soggetti controllanti risiedono.

Le società non residenti sono soggette all’imposta svizzera sul reddito delle società e a quella sul reddito e sul capitale distribuiti a una stabile organizzazione svizzera. Quanto alle imposte dirette svizzere, la definizione di stabile organizzazione è simile a quella contenuta nel Modello di Convenzione fiscale dell’OCSE. Si definisce stabile organizzazione una “sede fissa di affari attraverso la quale è svolta, in tutto o in parte, l’attività di una impresa”, art. 51 § 2 della legge federale sull’imposta del reddito del 14 dicembre 1990.

Le norme fiscali svizzere prevedono il metodo diretto (obiettivo) per la determinazione dell’utile di una stabile organizzazione svizzera, che si baserà dunque sui suoi libri contabili e sarà indipendente dall’utile totale della casa madre.

Infine, la Svizzera non applica l’imposta sugli utili delle filiali.

Redazione