Regno Unito: responsabilità esecutiva per operazioni di fusione e acquisizione

Occorre, in primo luogo, individuare lo standard per determinare se un membro del consiglio di amministrazione o un dirigente di una societa’ possono essere ritenuti responsabili nei confronti degli azionisti in relazione a un’operazione di fusione e acquisizione.

Il Companies Act 2006 richiede che un amministratore, nello svolgimento e nell’adempimento dei propri doveri, agisca con cura, competenza e diligenza. Si tratta di una prova oggettiva: l’amministratore deve dimostrare di aver agito con la conoscenza generale, la competenza e l’esperienza che ci si può ragionevolmente aspettare da una persona che svolge le medesime funzioni svolte da tale amministratore. Inoltre, l’amministratore deve soddisfare un test soggettivo, ovvero dimostrare di aver agito con le conoscenze generali, l’abilità e l’esperienza che effettivamente e personalmente possiede.

I doveri imposti agli amministratori consentono ai tribunali di controllarne la condotta e l’operato. Ad esempio, un’accusa secondo cui un amministratore ha agito in violazione del proprio dovere di promuovere il successo della società a beneficio dei suoi azionisti richiede che i tribunali esaminino il ragionamento seguito dall’amministratore e i fattori considerati in relazione alle decisioni prese per la gestione della societa’.

L’intenzione alla base della normativa è quella di imporre uno standard di diligenza elevato agli amministratori. In un noto caso del 2019, i giudici hanno indicato l’approccio dei tribunali alla valutazione delle decisioni degli amministratori.

Occorre sottolineare che lo standard non varia a seconda del tipo di transazione in questione ne’ in base al corrispettivo ricevuto per l’operazione.

Inoltre, lo standard di diligenza dovuto da un amministratore non varia a seconda che abbia, o meno, un potenziale conflitto di interessi in relazione a un’operazione di fusione e acquisizione.

Tuttavia, un amministratore ha il dovere di notificare agli altri amministratori qualsiasi interesse che potrebbe avere in una proposta operazione o accordo con la società e (salvo nella misura autorizzata dagli azionisti o, ove consentito, dagli altri amministratori) per evitare un conflitto effettivo o potenziale su questioni diverse da un’operazione proposta qualora la situazione possa ragionevolmente essere considerata come suscettibile di dar luogo a un conflitto di interessi.

Inoltre, lo statuto della società conterrà spesso disposizioni che regolano la procedura da seguire in caso di potenziale conflitto di interessi. Nella maggior parte dei casi in cui un amministratore ha un conflitto di interessi materiale in relazione a un’operazione proposta, quest’ultimo non prendera’ parte alla decisione del consiglio in merito alla questione.

Redazione