Il governo inglese prevede di introdurre una serie di riforme aventi ad oggetto il regime fiscale del trattamento di fine rapporto, nonche’ prevede di introdurre una serie di norme volte a chiarire e rafforzare il regime di tassazione dei pagamenti delle indennità di mancato preavviso (Payments in Lieu of Notice – PILON).
Situazione attuale
In alcuni casi l’indennità sostitutiva del preavviso è già soggetta all’imposta sul reddito e ai Contributi di assicurazione Nazionale (NIC), ad esempio nel caso in cui ci sia una clausola contrattuale in materia.
Tuttavia, in altri casi, tali indennità vengono trattate come “danni” e attualmente rientrano nella disciplina prevista dalla sezione 401 della Legge del 2003 (ITEPA 2003) relativa all’imposta sul reddito (guadagni e pensioni). Ciò significa che i primi £30.000 di tali pagamenti sono esenti da imposte e obblighi contributivi.
Cosa sta cambiando
In base a quanto previsto dalle nuove norme, tutte le indennità di mancato preavviso saranno soggette ad imposta e obblighi contributivi, indipendentemente dalle circostanze del singolo caso concreto.
Tale importo imponibile viene indicato nella normativa come “post-employment notice pay” (PENP), e consisterà nella somma che il dipendente avrebbe ricevuto se fosse stato rispettato l’intero periodo di preavviso. Ad esempio, in termini semplici:
- Un dipendente riceve una retribuzione base di £2000 al mese;
- Ha un periodo di preavviso di 3 mesi;
- Lavora solo per un mese del suo periodo di preavviso;
- Riceve un’indennità di £8000;
- £4000 del trattamento di fine rapporto andrebbero trattati come PENP.
Tuttavia, se parte del trattamento di fine rapporto consiste in un’indennità di licenziamento (SRP), quest’ultima dovrebbe essere considerata separatamente poiché passibile di esenzione fiscale (quindi, nell’esempio precedente, se nel trattamento di fine rapporto fosse prevista anche un’indennità di licenziamento di £5000, solo £3000 potranno essere qualificati come PENP).
Le riforme entreranno in vigore a partire dal 6 aprile 2018.
A partire dal 6 aprile 2018 pertanto, i datori di lavoro dovranno controllare che i trattamenti di fine rapporto siano gestiti in modo conforme alle nuove regole.