Unione Europea: Direttiva sulla rendicontazione pubblica

L’11 novembre 2021, il Parlamento europeo ha approvato formalmente la Direttiva UE sulla rendicontazione pubblica paese per paese (Public country-by-country Reporting). La direttiva mira ad aumentare la trasparenza delle imprese ed a rafforzare i controlli sulle imprese di grandi dimensioni.

La direttiva richiede alle imprese multinazionali (sia che abbiano sede in un paese UE che in un paese terzo), il cui fatturato consolidato per ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari consecutivi supera 750 milioni di Euro, di pubblicare una relazione sulle informazioni sull’imposta sul reddito in ciascuno Stato membro e paese terzo elencato nell’elenco UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali dove sono attive.

Non sarà richiesta alcuna segnalazione se tutte le società (ossia capogruppo, filiali, sussidiarie) della multinazionale hanno la propria sede nel medesimo Stato membro. Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni, e’ prevista un’esclusione specifica per il settore bancario per la quale gli enti creditizi che sono già soggetti agli obblighi di segnalazione ai sensi dell’articolo 89 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio saranno esentati da questo nuovo obbligo di segnalazione.

La relazione fornirà informazioni riguardanti, ad esempio, la natura dell’attività svolta dalla multinazionale, il numero di dipendenti, i profitti, l’importo degli utili o delle perdite prima delle imposte sul reddito, l’imposta sul reddito maturata durante l’esercizio finanziario rilevante, l’importo dell’imposta sul reddito pagata in base al principio di cassa e l’ammontare dei guadagni accumulati. Alle multinazionali sarà concessa la possibilità di differire di cinque anni la divulgazione di informazioni specifiche qualora tale divulgazione pregiudichi gravemente la posizione commerciale dell’impresa. In tale situazione, ogni omissione dovrà essere indicata nella relazione e dovrà essere fornito il motivo di tale omissione. Questa clausola di salvaguardia non sarà applicabile quando le informazioni da omettere si riferiscono a giurisdizioni non cooperative a fini fiscali.

Le informazioni dovranno essere riportate tramite un modello elettronico e la relazione dovrà essere pubblicata entro 12 mesi dalla data del bilancio dell’esercizio finanziario per il quale la relazione è redatta. Se del caso, i revisori e le societa’ di revisione contabile dovranno dichiarare se l’impresa era tenuta a pubblicare una relazione sulle informazioni sull’imposta sul reddito e, in caso affermativo, se la relazione è stata pubblicata conformemente alle disposizioni della direttiva.

Infine, i membri degli organi di amministrazione, gestione e controllo delle multinazionali saranno responsabili di assicurare che il rapporto sia redatto, pubblicato e reso disponibile secondo le regole delle Direttive.

La Direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 1° dicembre 2021 ed entrerà in vigore il 21 dicembre 2021. Tale Direttiva dovrà essere recepita nel diritto nazionale entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

Redazione