Regno Unito: disclosure da parte di soggetti terzi

La divulgazione o “disclousure” è una fase importante nelle controversie commerciali e può portare il tribunale a emettere ordini che richiedono a soggetti terzi di divulgare documenti e altre informazioni.

L’obbligo di divulgazione si riferisce all’obbligo legale per le parti in causa di divulgare i documenti, rilevanti per la controversia, gli uni agli altri.

Un interessante caso della High Court d’Inghilterra e Galles fornisce un importante chiarimento sui poteri del tribunale in relazione ai documenti che sono in possesso di terzi.

Nel caso di specie, i ricorrenti richiedevano la divulgazione di alcuni dati e documenti posseduti da due soggetti terzi – un dipendente del convenuto e l’altro un ex dipendente, in quanto soggetti chiave nella fase di contrattazione, stipulazione ed esecuzione di alcuni contratti.

I ricorrenti richiedevano, percio’, al tribunale di emettere un ordine nei confronti del convenuto affinche’ quest’ultimo si adoperasse al meglio delle sue possibilita’ per garantire la produzione dei documenti e dati posseduti dalle due persone, contenuti nei loro telefoni personali.

Tuttavia, secondo le regole di procedura civile, il tribunale non ha l’autorità di richiedere a una parte di adoperarsi con  tutti i mezzi disponibili per ottenere o richiedere ad un soggetto terzo di fornire documenti per la disclosure. Un ordine del tribunale può essere emesso se la parte ha “controllo” di tali documenti. Tuttavia, quando non c’è controllo, il tribunale ha, comunque, il potere di emettere ordini per richiedere a una terza parte di divulgare determinate informazioni.

Nel caso di specie, il tribunale aveva stabilito che i dati contenuti nei dispositivi mobili non erano nella disponibilità dell’imputato ai fini della divulgazione. Di conseguenza, quando la parte non ha alcun controllo rilevante sui documenti richiesti, poiche’ posseduti da soggetti terzi, il tribunale non potra’ ordinare ad una parte di ottenere tali documenti per la divulgazione.

Redazione