Francia: investimenti stranieri nelle società francesi

Le autorità francesi hanno intensificato i controlli sugli investimenti stranieri al fine di fornire maggiore protezione per le società francesi e per l’economia. Nel mese di luglio è stato pubblicato un nuovo decreto in materia.

Nel caso di una transazione che ha ad oggetto un investimento straniero, diretto o indiretto, in Francia, sarà necessario determinare in base al caso concreto la necessità di ottenere l’approvazione dalle autorità competenti.

Per molto tempo la legislazione francese ha assoggettato alcuni investimenti stranieri in settori specifici all’ottenimento di un’autorizzazione da parte del Ministro dell’Economia. L’ eccezione al principio della libera circolazione di capitali nella Comunità Europea si è sviluppato negli ultimi anni, al fine di restringere l’interferenza di politiche estere in Francia.

L’incremento delle misure di controllo sugli investimenti stranieri in Francia conferma tale fenomeno, attraverso l’adozione di vari testi normativi. Il Regolamento dell’UE 2019/452 è stato adottato per armonizzare e coordinare i controlli sugli investimenti stranieri diretti all’interno dell’Unione Europea.

La pandemia di Covid-19 ha, inoltre, contribuito all’introduzione di maggiori controlli. Lo scorso anno le biotecnologie sono state aggiunte alla lista di attività protette. Al momento, la soglia massima al di sopra della quale gli investimenti in società quotate sono soggetti a supervisione è stata ridotta al 10%.

Le recenti riforme hanno fatto chiarezza in merito alla confusione causata da precedenti testi, permettendo adesso un’analisi più sistematica delle transazioni interessate. Un investimento straniero in Francia sarà soggetto ad un’approvazione preventiva da parte delle autorità competenti in considerazione dei seguenti tre criteri cumulativi:

  • l’investimento è collegato ad investitori stranieri,
  • la natura dell’investimento e
  • le attività svolte dalla società target.

Tre sono le tipologie di attività soggette a controllo:

  1. quelle che per natura influiscono sulla difesa nazionale, sull’ordine pubblico o sulla sicurezza nazionale;
  2. quelle che sono collegate al settore delle infrastrutture, di merci e servizi essenziali per l’interesse nazionale (in particolare, le forniture di acqua ed energia, i trasporti e le telecomunicazioni, la sanità pubblica, l’industria alimentare); e
  3. le attività di ricerca e sviluppo in alcune tecnologie (in particolare, intelligenza artificiale, biotecnologie e sicurezza informatica).

Occorre osservare che una transazione potrebbe essere soggetta a controllo da parte delle autorità francesi anche se non direttamente effettuata in Francia. Inoltre, quando la società target svolge un’attività protetta, anche se non è la sua attività principale, la transazione dovrà comunque essere approvata.

Tale approvazione non è una mera formalità. Infatti, nel caso in cui un investimento non sia stato autorizzato dal Ministro dell’Economia, l’investitore potrà essere soggetto a sanzioni pecuniarie. L’ammontare della sanzione dipende dalla violazione commessa, fino al doppio dell’ammontare dell’investimento stesso, al 10% del turnover annuale della società che svolge l’attività protetta, a cinque milioni di euro per le persone giuridiche o ad un milione di euro per le persone fisiche. Le sanzioni si applicano anche nel caso in cui l’autorizzazione sia stata ottenuta in modo fraudolento oppure in caso di mancato rispetto delle condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione.

Le sanzioni possono, poi, colpire anche la società che beneficia dall’investimento, poiché qualsiasi impegno contrattuale a compiere un investimento in un settore protetto senza l’autorizzazione richiesta sarà considerato nullo o invalido. Inoltre, il Ministro dell’Economia ha il potere di sospendere i diritti di voto o la distribuzione di dividendi sulle azioni acquisite senza l’autorizzazione, di ordinare la modifica dei termini dell’investimento o di ordinare alla società target di tornare alla propria situazione iniziale. Infine, il Ministro dell’Economia può prevedere ulteriori condizioni per il rilascio dell’autorizzazione.

Vi sono, tuttavia, alcune eccezioni al requisito dell’approvazione. Alcune transazioni che per natura sono soggette ad autorizzazione preventiva, potranno beneficiare dell’esenzione se sono realizzate tra società appartenenti allo stesso gruppo oppure se hanno lo scopo di rafforzare investimenti stranieri preesistenti, già autorizzati. La transazione non deve, però, risultare nel trasferimento, totale o parziale, dell’attività protetta all’estero, né impedire il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione precedentemente ottenuta.

Il controllo sugli investimenti stranieri non deve essere confuso con il sistema di dichiarazione del beneficiario effettivo o con l’obbligo di dichiarazione delle statistiche alla Banca di Francia, con riguardo a determinati investimenti stranieri. Tali sistemi sono soggetti a regimi separati.

Lo scopo principale è quello di assicurare la protezione di alcune attività strategiche e di mantenere determinate attività in Francia. Il nuovo regime richiede un’analisi dettagliata ed è indirizzato, per questo motivo, agli investimenti in settori critici, in particolare, nel campo delle nuove tecnologie e della sanità.

Redazione