Brexit: implicazioni per il diritto societario

Mancano ormai poche settimane all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Le modifiche finora annunciate hanno avuto un impatto limitato sulla legislazione e regolamentazione del Regno Unito.

In base all’accordo di recesso, durante il periodo di transizione che terminerà il 31 dicembre 2020, il Regno Unito deve continuare a rispettare ed applicare il diritto dell’Unione Europea. Solo a partire dal 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le modifiche determinate dalla Brexit.

L’accordo di recesso non disciplina il futuro delle relazioni commerciali tra il Regno Unito e l’UE, o qualsiasi altro settore in cui potrebbe sopravvivere la cooperazione tra UE e Regno Unito.

Ad oggi, sul tavolo dei negoziati, non ci sono accordi sulla costituzione e la regolamentazione delle società né sulla regolamentazione degli emittenti di capitale azionario. Ciò significa che al termine del periodo transitorio troverà applicazione la legislazione derivata prevista dall’ European Union (Withdrawal) Act 2018.

Tra le nuove disposizioni, ci saranno quelle relative al diritto societario e alle operazioni di M&A nel Regno Unito, con modifiche legate alle questioni transfrontaliere. Le società dello SEE saranno equiparate a quelle non appartenenti all’ area europea (ad esempio, per quanto riguarda le informazioni richieste da Companies House per le attività registrate nel Regno Unito). Saranno, inoltre, revocati i regolamenti esistenti relativi alla partecipazione del Regno Unito a entità e regimi paneuropei (ad esempio, il regime di fusione transfrontaliera).

Diritto societario nel Regno Unito

La costituzione e la regolamentazione di società nel Regno Unito è sempre stata una questione di diritto interno, sebbene soggetta ad alcune direttive comunitarie di armonizzazione (ad esempio, per l’incorporazione, il mantenimento del capitale e l’informativa).

Il Companies Act 2006 e il relativo diritto derivato, almeno per ora, non saranno interessati dalle modifiche legate alla Brexit. Si renderanno, tuttavia, necessarie alcune modifiche, per:

  • affrontare la situazione delle società europee con filiali registrate nel Regno Unito;
  • revocare la legislazione relativa alla partecipazione a enti paneuropei;
  • garantire che la legislazione non conceda un trattamento preferenziale alle società dello SEE o agli Stati dello SEE in violazione delle norme WTO Most-Favoured-Nation.

La legislazione secondaria disciplinata da European Union (Withdrawal) Act 2018, volta ad affrontare le questioni in esame, entrerà in vigore alla fine del periodo di transizione. Di seguito, i punti chiave:

  • I vari requisiti di registrazione, deposito e divulgazione per le società costituite al di fuori del Regno Unito che hanno una sede nel Regno Unito (succursale o sede di attività) sono attualmente meno onerosi per le società europee rispetto a quelle non appartenenti allo SEE. Al termine del periodo di transizione, non ci saranno più differenze tra società europee e non. Alle società europee è riconosciuto un periodo di tre mesi per adeguarsi ai nuovi requisiti.
  • Al termine del periodo di transizione, il processo previsto per le società d’oltremare, relativo al controllo del nome delle società che vengono costituite nel Regno Unito, sarà applicato anche alle società europee.
  • Ad oggi, i requisiti previsti per la nomina di una persona giuridica come amministratore di una società nel Regno Unito sono meno rigidi rispetto a quelli previsti per le società non europee. Dal prossimo anno non ci saranno differenze in tal senso.
  • Qualsiasi SE (società per azioni europea che può essere creata e registrata in qualsiasi Stato membro dello SEE) registrata nel Regno Unito verrà automaticamente convertita in una nuova forma societaria del Regno Unito. Le società europee saranno convertite in public limited companies senza dover attendere due anni. Non sarà, però, possibile creare nuove società inglesi.
  • Un GEIE (gruppo europeo di interesse economico) è un organismo di cooperazione transazionale rivolto agli operatori economici europei, qualunque sia la loro forma giuridica e ambito di attività. Un GEIE può essere istituito in qualsiasi Stato membro dello spazio economico europeo. Per garantire che qualsiasi GEIE registrato nel Regno Unito continui ad avere una chiara identità giuridica, sarà automaticamente convertito in un nuovo forma societaria del Regno Unito: gruppo di interesse economico britannico (UKEIG).

Legge applicabile alle società britanniche presenti negli altri stati dell’Unione europea

La legislazione del Regno Unito riconosce la responsabilità limitata delle società costituite in altre giurisdizioni, indipendentemente dal fatto che tale giurisdizione sia o meno uno stato dell’Unione Europea.

Per le società registrate nel Regno Unito, l’articolo 54 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea continua a prevalere sulle norme di diritto interno. Al termine del periodo di transizione, le società registrate nel Regno Unito non avranno più il diritto alla libertà di stabilimento in altri Stati membri dell’Unione europea.

Le norme di diritto nazionale determineranno, quindi, il trattamento delle società britanniche in ogni Stato membro dello SEE. In uno Stato membro che applica il principio della “sede reale”, il diritto nazionale può prevedere che una società registrata nel Regno Unito che abbia l’amministrazione centrale o la sede principale della sua attività in tale paese, non sia considerata come costituita a livello locale.

Il diritto locale può, quindi, trattare l’entità non come una società con personalità giuridica distinta, ma come una società di persone e, di conseguenza, i suoi azionisti possono avere una responsabilità personale per i suoi debiti.

Allo stesso modo, una filiale di una società registrata nel Regno Unito in uno Stato membro dello SEE diventerà una filiale di una società di un paese “terzo” (ossia di uno Stato non appartenente allo SEE) in tale giurisdizione.

Più in generale, le imprese del Regno Unito che possiedono o gestiscono attività commerciali negli Stati membri dell’UE saranno soggette alle leggi degli stati membri dell’UE, come risultato del fatto che il Regno Unito diventerà uno stato “terzo”, ossia un paese non appartenente all’UE.

Operazioni societarie di fusione e acquisizione

La maggior parte delle operazioni societarie di fusione e acquisizione, nazionali o transfrontaliere, è disciplinata principalmente da accordi contrattuali privati.

Il diritto contrattuale inglese è spesso scelto per disciplinare le operazioni di M&A sia nazionali che transfrontaliere. Tuttavia, le parti dovranno controllare che tutte le disposizioni pertinenti (ad esempio in materia di risoluzione delle controversie) siano redatte in modo da garantire la massima certezza sia prima che dopo la fine del periodo di attuazione.

Sebbene gran parte delle operazioni societarie di fusione e acquisizione siano disciplinate principalmente da accordi contrattuali privati, vi sono due direttive UE che hanno una particolare rilevanza in questo settore:

  • Direttiva sulle fusioni transfrontaliere: il regime UE sulle fusioni transfrontaliere prevede un regime per le fusioni tra società a responsabilità limitata stabilite in diversi Stati membri dello SEE. Tale direttiva è stata recepita nel Regno Unito dai Companies (Cross-Border Mergers) Regulations 2007. Al termine del periodo transitorio, il Regno Unito non avrà più accesso al regime e gli Stati membri dell’Unione Europea non saranno più tenuti a dare effetto alle fusioni che coinvolgono una società britannica. Il regolamento del 2007 sarà revocato e non saranno possibili fusioni nell’ambito del regime che coinvolge le società britanniche. In pratica, le nuove fusioni transfrontaliere hanno ormai una scadenza a causa dei tempi richiesti per i processi di fusione transfrontaliera.
  • Direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto: stabilisce il quadro giuridico attraverso il quale le acquisizioni di imprese sono regolamentate nello SEE. In assenza di un futuro accordo, la direttiva sulle acquisizioni cesserà di applicarsi nel Regno Unito. La sezione 943(1) del Companies Act sarà modificata per consentire al Takeover Panel (un organismo di regolamentazione incaricato di controllare che i partecipanti alle offerte pubbliche di acquisto siano trattati equamente) di adottare regole in conformità alla una nuova sezione the Companies Act (che replicherà i requisiti pertinenti della direttiva). Il Takeover Panel aggiornerà anche il Codice di Acquisizione.

Prospetto, trasparenza e regimi di quotazione

Per quanto riguarda gli emittenti di ECM, la legislazione replicherà nel Regno Unito, per quanto possibile, gli effetti del prospetto, della trasparenza e dei regimi di quotazione e del regime degli abusi di mercato. Tuttavia, la legislazione apporterà una serie di modifiche specifiche per riflettere l’uscita  del Regno Unito dall’unione dei mercati dei capitali dell’UE. Queste modifiche prevedono:

  • Approvazione dei prospetti: ai sensi del Prospectus Regulation (UE) 2017/1129, una volta approvato dall’autorità competente di uno Stato SEE, il prospetto può essere “approvato” in tutti gli altri Stati dello SEE per le offerte al pubblico o le domande di ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato senza l’approvazione di un prospetto aggiuntivo. Nel caso di mancato accordo, i prospetti per l’uso nel Regno Unito dovranno essere approvati dalla FCA anche se sono stati approvati da un’autorità nazionale competente di uno Stato membro dello SEE.
  • Grandfathering: i prospetti rilasciati nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione possono essere utilizzati nel Regno Unito fino alla scadenza della loro validità.
  • Determinazione dell’equivalenza: le valutazioni tecniche dei regimi dei prospetti delle giurisdizioni dei paesi terzi non saranno più effettuate dalla Commissione europea, ma dalla FCA.

Regime degli abusi di mercato

Anche in questo caso, la legislazione secondaria riprodurrà, per quanto possibile, gli effetti del regime europeo in materia di abusi di mercato (MAR) e affronterà anche le carenze della legislazione nazionale in materia di abusi di mercato per garantire che continui a funzionare in modo efficace.

  • Mantenimento dell’ambito di applicazione del Market abuse regulation (MAR)UE: il MAR del Regno Unito comprenderà la condotta relativa agli strumenti ammessi alla negoziazione o negoziati in entrambe le sedi di negoziazione del Regno Unito e dell’UE.
  • Obblighi di notifica: il MAR del Regno Unito manterrà gli obblighi del MAR europeo, per gli emittenti, di segnalare determinate informazioni alle competenti autorità nazionali. Tali obblighi comprendono l’obbligo di segnalare le operazioni del gestore, di segnalare qualsiasi ritardo nella divulgazione pubblica di informazioni privilegiate e di fornire, su richiesta, informazioni privilegiate. Ciò richiede che:
  • alcune norme siano applicate senza differenze di applicazione sostanziale;
  • alcune norme siano sostanzialmente modificate per riflettere il recesso.

 

Questo articolo è stato pubblicato in data 20/11/2020 su Fisco e Tasse. Per accedere, clicca qui.

Redazione