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Turchia: Recupero crediti e sequestro conservativo

Il sequestro conservativo è un rimedio concesso ai sensi del Codice di procedura civile alle persone fisiche o giuridiche in relazione a crediti da loro vantati. L’effetto e’ quello di “congelare” i beni del debitore e di consentire al creditore di procedere ad un sequestro conservativo. Tali beni non possono essere venduti per recuperare il debito in questione, salvo casi eccezionali.

Per ottenere un sequestro conservativo, devono essere soddisfatte tre condizioni:

  • deve trattarsi di un credito monetario, in lire turche o altra valuta estera;
  • il debito deve essere esigibile; e
  • il debito esigibile non deve essere garantito da pegno.

Tuttavia, queste condizioni sono soggette a eccezioni. È possibile, ad esempio, chiedere il sequestro conservativo nonostante parte del debito sia garantito da pegno. Inoltre, i debiti insoluti possono essere sottoposti a sequestro conservativo quando non e’ possibile comunicare l’indirizzo del debitore o quando il debitore compie un’azione volta ad evitare responsabilità, ad esempio, occultamento e/o trasferimento di beni o realizzazione di operazioni fraudolente in violazione dei diritti del creditore.

Il tribunale, di norma, richiede al creditore di fornire una garanzia a titolo di risarcimento di eventuali danni che il debitore o terzi potrebbero subire nel caso in cui la richiesta del creditore non sia accolta. Quando il debito è garantito da un provvedimento o da un atto riconosciuto dal tribunale come equivalente a una decisione del tribunale stesso, la garanzia non è obbligatoria. Con esclusione di detto caso, il giudice può concedere un sequestro conservativo solo a fronte di una garanzia prestata dal creditore. La garanzia corrisponde, generalmente, a circa il 15% dell’importo contestato.

Se ricorrono tali condizioni, il tribunale dispone il sequestro conservativo. In caso di rigetto della domanda, il creditore può, comunque, ricorrere al tribunale regionale di secondo grado che valuterà il ricorso e deciderà in via definitiva. Inoltre, in caso di nuove prove e di mutamento delle circostanze del sequestro conservativo, può essere depositata una nuova istanza.

Il procedimento di sequestro conservativo deve essere avviato dinanzi al giudice competente secondo le disposizioni del Codice di procedura civile. Il sequestro conservativo deve essere richiesto al tribunale competente dal creditore. Il richiedente deve fornire elementi di prova indicanti i motivi per i quali e’ richiesto il sequestro conservativo nonché provare la sussistenza degli elementi essenziali ai sensi del Codice di procedura civile.

Il creditore deve, quindi, convincere il giudice che la prova è plausibile: gli assegni, una cambiale e altri documenti contenenti un riconoscimento del debito costituiscono, in generale, prove valide a sostegno del credito.

Le parti devono presentare semplicemente una richiesta e la relativa risposta. Il giudice, inoltre, può disporre il sequestro conservativo anche senza sentire il debitore, qualora ritenga che ciò possa rendere vano l’obiettivo del sequestro.

Su richiesta del creditore, l’ufficio esecutivo è competente a dare esecuzione al sequestro conservativo entro 10 giorni dalla data della decisione. Diversamente, il provvedimento di sequestro conservativo cessa automaticamente di produrre i suoi effetti.

A seguito del sequestro dei beni del debitore, l’eventuale vendita per recuperare il debito non può essere effettuata se non in casi eccezionali. L’agente incaricato dell’esecuzione può vendere i beni sequestrati se il valore di tali beni si deprezza rapidamente o se la conservazione di tali beni è troppo costosa. Il denaro raccolto viene, quindi, depositato presso una banca, il tribunale o un ufficio delle forze dell’ordine e non verrà rilasciato al creditore.

Il debitore ha il diritto di opporsi a tale decisione entro 7 giorni se non è stato sentito all’udienza in cui e’ stato disposto il sequestro conservativo. Dovrà, quindi, contestare la giurisdizione del giudice, le ragioni della decisione e/o l’importo della garanzia che dovrà essere depositata dal creditore per eventuali danni.

Inoltre, il debitore può chiedere al giudice di ritirare il sequestro di un immobile purché fornisca sufficiente garanzia a copertura della somma del capitale e degli accessori del credito. In tal caso, non è richiesto il consenso del creditore.

Redazione