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Slovenia: responsabilità nel caso di insolvenza della società

Se gli amministratori e i membri del consiglio di sorveglianza violano le leggi sull’insolvenza (ad esempio, le disposizioni sulla parità di trattamento dei creditori o sulla comunicazione tempestiva delle misure di ristrutturazione finanziaria) risponderanno di qualsiasi ammanco subito dai creditori. Sugli amministratori e sui membri del consiglio di sorveglianza grava l’onere di provare il contrario. Oltre a rispondere del mancato avvio del procedimento di insolvenza, la legislazione slovena prevede due tipologie di responsabilità degli amministratori: a) nei confronti della società; e b) nei confronti dei creditori. I directors devono:

  • Svolgere i propri compiti con la dovuta diligenza professionale;
  • Adoperarsi affinché la società sia solvente nel breve e nel lungo periodo;
  • Assicurare il rispetto della legislazione in materia di insolvenza e di operazioni finanziarie (ad esempio, regole in materia di finanza aziendale e corporate governance, gestione del rischio, gestione del rischio di liquidità, monitoraggio e adeguatezza patrimoniale).

Il consiglio di sorveglianza deve supervisionare le posizioni di solvibilità della società e l’adempimento dei doveri da parte degli amministratori.

Se non rispettano i doveri summenzionati, gli amministratori e i membri del consiglio di sorveglianza saranno chiamati a rispondere in solido. Per verificare la sussistenza in concreto della loro responsabilità si fa ricorso alla regola del giudizio aziendale (la business judgement rule). In alcuni casi, i creditori possono anche avviare una azione per danni per conto della società. Inoltre, gli amministratori possono essere chiamati a rispondere anche sul piano penale per i danni causati alla società.

Gli amministratori e i membri del consiglio di sorveglianza non sono responsabili nei confronti della società se dimostrano di non aver potuto prevenire, eliminare o evitare le conseguenze che hanno determinato il danno. La responsabilità viene meno anche se provano di aver svolto le loro mansioni con la dovuta diligenza. Inoltre, ogni amministratore o membro del consiglio di sorveglianza è esente da responsabilità nei confronti dei creditori se:

  • Dimostra di non aver potuto svolgere le azioni necessarie individualmente, ma da prova di aver suggerito durante la riunione del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di eseguire determinate azioni, a cui si sono opposti altri dirigenti o membri del consiglio;
  • L’amministratore o il membro del consiglio di sorveglianza responsabile delle operazioni finanziarie della società non è riuscito a preparare la documentazione necessaria; o
  • L’amministratore non era a conoscenza o non avrebbe potuto impedire l’inadempimento, pur svolgendo il proprio incarico con la dovuta diligenza professionale.

Secondo la legge slovena, una volta che una società è insolvente, i suoi amministratori hanno doveri specifici, aventi la finalità di proteggere i creditori della società, in particolare per garantire la loro parità di trattamento. Questi poteri dipendono dal tipo di procedimento.

Nelle procedure di liquidazione, la società nomina un responsabile della liquidazione per sovrintendere alla procedura stessa. Secondo il Companies Act, il responsabile della liquidazione può essere un manager esistente o un amministratore della società che potrà continuare ad esercitare i propri poteri, ma esclusivamente per la liquidazione delle attività, il rimborso dei creditori e la distribuzione delle attività rimanenti agli azionisti.

Nelle procedure di ristrutturazione preventiva, il management della società non cambia ma ha l’obiettivo di portare a termine con successo le procedure di ristrutturazione preventiva ed evitare l’insolvenza.

Nelle procedure di liquidazione coatta, resta in carica la direzione della società; tuttavia, l’attività del debitore e di conseguenza i poteri degli amministratori sono limitati alle normali operazioni commerciali. Il debitore insolvente non può:

  • disporre dei propri beni, salvo nella misura necessaria allo svolgimento della propria normale attività lavorativa;
  • richiedere prestiti;
  • dare garanzie; o
  • eseguire operazioni o altre azioni legali che comporterebbero la disparità di trattamento dei creditori o l’interruzione dell’attuazione della ristrutturazione finanziaria.

Nelle transazioni coatte, il comitato dei creditori e i creditori su istanza della quale il tribunale ha avviato la procedura di transazione coatta possono richiedere l’autorizzazione del tribunale a gestire l’attività del debitore se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

  • la somma delle passività del debitore che risulta in bilancio è pari o superiore al valore di liquidazione delle attività; o
  • la direzione del debitore viola determinati obblighi.

All’avvio della procedura fallimentare viene nominato il curatore fallimentare e gli amministratori e i membri del consiglio di sorveglianza non hanno più alcun potere. Il curatore fallimentare ha il compito primario di liquidare le attività e distribuire i proventi ai creditori; solo su autorizzazione del tribunale può stipulare nuovi accordi per garantire un migliore recupero per i creditori.

Redazione