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Regno Unito: limiti agli obblighi di segnalazione della DAC6

Il 29 dicembre 2020, il Regno Unito ha introdotto regolamenti di modifica che rimuoveranno gran parte degli obblighi informativi previsti dalla direttiva DAC6 dell’Unione Europea.

La DAC6 è una Direttiva UE che richiede agli “intermediari” – come gli asset managers – e ai contribuenti di segnalare alle proprie autorità fiscali locali le operazioni in cui sono coinvolti che presentano alcune caratteristiche specificate dalla direttiva. L’obbligo principale di segnalazione ricade sull’intermediario, ma se l’intermediario non effettua la segnalazione (ad esempio, l’intermediario è uno studio legale che, in virtu’ del segreto professionale, non puo’ effettuare segnalazioni), l’obbligo di segnalazione ricade sul contribuente.

Ad esempio, un asset manager in uno Stato membro dell’UE che fornisce consulenza a un fondo in relazione a una transazione che presenta le caratteristiche previste dalla DAC6, è tenuto a divulgare i dettagli della transazione all’autorità fiscale locale. Se non è riuscito ad effettuare la segnalazione, scatta l’obbligo di segnalazione secondario in capo al contribuente. Sebbene previsti per consentire alle autorità fiscali di identificare le transazioni di “evasione fiscale”, alcuni dei tratti distintivi della DAC6 sono ampiamente formulati e, quindi, la DAC6 potrebbe richiedere la divulgazione di una serie di transazioni commerciali comuni. Il primo termine di segnalazione DAC6 è scaduto il 31 gennaio 2021, avente ad oggetto la divulgazione di tutti gli accordi soggetti a comunicazione verificatisi nel periodo dal 25 giugno 2018 al 31 dicembre 2020.

In precedenza, il Regno Unito aveva annunciato che, nonostante la Brexit, avrebbe implementato integralmente la DAC6. Ora, tuttavia, in uno sviluppo piuttosto inaspettato, il Regno Unito richiederà solo la divulgazione di accordi che mostrano uno dei tratti distintivi della “categoria D”, o un accordo che potrebbe avere l’effetto di minare gli obblighi di segnalazione ai sensi del Common Reporting Standard (CRS) dell’OCSE o, ancora, un accordo strutturato in modo tale che i beneficiari effettivi non possano essere identificati.

Si tratta di una limitazione molto significativa della portata dell’obbligo di segnalazione: e’ molto improbabile che i tratti distintivi di categoria D si presentino nella pratica e, di conseguenza, la maggior parte delle previsioni contenute nella DAC6 non si applichera’ piu’ agli asset managers britannici.

La rimozione degli obblighi di divulgazione della DAC6 è stata accolta con entusiasmo dagli intermediari britannici.  Tuttavia, qualora gli intermediari britannici gestiscano fondi dell’UE, anche tramite filiali negli Stati membri dell’UE, laddove il fondo stipuli accordi che mostrano un segno distintivo DAC6, gli obblighi di rendicontazione DAC6 cadranno sul fondo stesso o su una controllata di gestione in uno Stato membro dell’UE.

Per i gruppi di gestione più grandi con operazioni in altre giurisdizioni dell’UE o per i gestori del Regno Unito che gestiscono fondi con sede nell’UE, e’ possibile che la DAC6 continuera’ ad applicarsi. Gli asset managers dovranno, infatti, assicurarsi che vengano effettuate le opportune segnalazioni nelle giurisdizioni UE, sia che queste vengano effettuate dal contribuente o da una sussidiaria in un paese dell’Unione Europea.

Redazione