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Regno Unito: introduzione generale alla disciplina degli investimenti stranieri

Lo scorso 4 gennaio è entrato in vigore il National Security and Investment Act 2021 (NS&I 2021) che contiene specifiche disposizioni in materia di acquisizioni e investimenti transfrontalieri, in parte sostituendo le previsioni dell’Enterprise Act 2002 (EA02).

Prima dell’introduzione dell’NS&I 2021, nel Regno Unito non esisteva una disciplina che regolamentasse gli investimenti stranieri e solo in poche occasioni il Governo è intervenuto per impedire investimenti esteri, per motivi di sicurezza nazionale o di interesse pubblico.

La nuova legge, che si applica non solo agli investitori stranieri ma anche a quelli inglesi, si basa su tre punti chiave:

  1. Regime di notifica obbligatoria nel caso di operazioni di acquisizione in 17 settori considerati strategici;
  2. Regime di notifica volontaria per ogni operazione non soggetta alla notifica obbligatoria; e
  3. Controllo da parte del Governo di tutte le operazioni che non rientrano nel regime di notifica obbligatoria, che possono essere sottoposte a revisione fino a cinque anni dopo la chiusura della transazione.

Il nuovo regime trova applicazione rispetto a qualsiasi operazione commerciale che coinvolge una società britannica e rispetto a qualsiasi società estera che svolge attività nel Regno Unito o che fornisce beni e servizi, in qualsiasi settore, a persone nel Regno Unito. Vista l’ampia portata della normativa, il numero di investimenti soggetti al controllo governativo per questioni di sicurezza nazionale è destinato ad aumentare. Nonostante queste considerazioni, il Governo prevede che, nei fatti, solo una piccola percentuale di questi investimenti (meno del 10%) richiederà una valutazione dettagliata e che specifiche misure saranno adottate per numero anche inferiore (1%).

Oltre all’ NS&I Act 2021, gli investimenti nel Regno Unito possono essere soggetti anche ad altre disposizioni:

  1. Rispetto alle transazioni che soddisfano i requisiti richiesti dall’autorità che regola il mercato e la concorrenza (la Competition and Markets Authority – CMA), secondo le previsioni dell’EA02, si rende necessario un intervento governativo nel caso in cui ricorrano determinate situazioni di interesse pubblico, quali la stabilità finanziaria del Paese, la gestione delle emergenze sanitarie, ecc.
  2. Per gli investimenti in settori regolamentati, potrebbe essere necessario ottenere specifiche licenze, consensi o autorizzazioni dal dipartimento governativo competente e da un ente regolatore indipendente.
  3. Per le operazioni che hanno a oggetto azioni di società del Regno Unito rispetto alle quali il Governo detiene una quota speciale, c.d. golden share, è richiesto il consenso del dipartimento ministeriale competente.
  4. Ai sensi della sezione 13 dell’UK Industry Act 1975, il Segretario di Stato può bloccare le acquisizioni straniere di un'”importante impresa manifatturiera” se in contrasto con gli interessi del Regno Unito o di una parte sostanziale di esso. Si tratta di una ipotesi mai verificatasi fino a oggi.

Nel caso, dunque, si sia il rischio che una operazione possa interferire con gli interessi del Paese, il governo dovrà porre in essere le necessarie verifiche e ottenere delle garanzie da parte dell’investitore, per fugare le preoccupazioni scaturenti da un cambio di proprietà. Solitamente, vengono conclusi impegni economici relativi alla futura gestione, alla struttura e agli investimenti. Nel caso in cui si tratta di una società inglese, il governo, tramite l’accordo del Takeover Panel richiede che tali impegni siano qualificati come “impegni post-offerta” legalmente vincolanti. In altri casi, agli investitori può essere chiesto di fornire garanzie informali o di stipulare atti di impegno con il dipartimento ministeriale competente.

Redazione