Regno Unito: il no-fault divorce in vigore dal 6 aprile

Il prossimo 6 aprile entrerà in vigore il Divorce, Dissolution and Separation Act 2020 (da ora anche DDSA) che apporta delle importanti modifiche ai procedimenti di divorzio nel Regno Unito, ponendo di fatto fine al sistema basato sull’addebito (si parla, con riferimento alla nuova disciplina, di no-fault divorce).

Secondo la legislazione ancora in vigore, per poter chiedere il divorzio il coniuge deve presentare una domanda allegando anche il motivo della richiesta, ad esempio il comportamento dell’altro coniuge, l’adulterio, ecc., a meno che entrambi non si siano già separati da almeno due anni.

Di fatto, il requisito dell’addebito è causa di tensione tra i coniugi che stanno per divorziare. Per questo motivo la nuova disciplina mira a ridurre i conflitti tra le parti e far sì che le stesse possano concentrarsi maggiormente su altre importanti questioni, ad esempio la gestione dei figli e gli aspetti economici.

Dunque, dal 6 aprile i coniugi potranno separarsi senza attribuire la colpa ad una delle parti e potranno anche presentare una domanda congiunta (joint application). Affinché si possa porre fine al matrimonio ci deve essere una rottura irrimediabile del rapporto senza necessità che sia specificata una causa di addebito, quale l’adulterio, il comportamento dell’altra parte, l’abbandono, due o cinque anni di separazione. I coniugi dovranno dichiarare che il matrimonio è finito e il Tribunale dovrà accettare tale dichiarazione, senza porre in essere ulteriori accertamenti.

Il convenuto (respondent) non può contestare la decisione del richiedente (applicant) di porre fine al matrimonio, diversamente da quanto stabilito dal regime attualmente in vigore. Potrà solo sollevare questioni concernenti la giurisdizione applicabile o gli aspetti procedurali.

La nuova procedura si articola come segue:

  • Una o entrambe le parti presentano domanda al tribunale dichiarando che il matrimonio è finito.
  • Il tribunale notificherà la domanda al convenuto per posta (e in aggiunta, ove possibile, anche via e-mail).
  • Il convenuto ha 14 giorni di tempo per rispondere alla domanda di divorzio.
  • Segue un periodo di riflessione di 20 settimane che decorrono dalla data di inizio del procedimento, prima che sia emesso il Conditional Order per il divorzio.
  • Dopo la pronuncia del Conditional Order deve trascorrere un periodo di 43 giorni prima che il richiedente possa presentare domanda per un Final Order che pone di fatto fine al matrimonio.

Nel caso di domanda congiunta, il tribunale notificherà il procedimento ai coniugi, che saranno indicati come parte 1 e parte 2 ed entrambi dovranno confermarne il ricevimento, così da continuare il divorzio su base congiunta. È importante notare che le domande congiunte non sono ammesse per i procedimenti di nullità. Nel caso in cui sia stata presentata una domanda congiunta al tribunale, ma per qualche motivo una parte non intende continuare, l’altra potrà comunque proseguire, se vuole. Invece, non è possibile convertire la domanda presentata da un solo coniuge in una domanda congiunta.

Nel caso di domanda non congiunta, il richiedente può ritirare la sua domanda di divorzio senza colpa in qualsiasi momento prima che la domanda sia stata notificata al convenuto dandone comunicazione scritta al tribunale. Se si tratta di una domanda di divorzio congiunta, una domanda di ritiro richiederà l’approvazione di entrambe le parti.

In alcune circostanze è possibile per il convenuto ritardare l’ordine finale se la parte in questione ha chiesto al tribunale di esaminare la sua posizione finanziaria dopo il divorzio.

I costi del nuovo procedimento variano a seconda che la parte sia rappresentata legalmente o riceva un sostegno economico. Se il coniuge ha un reddito basso o è disoccupato può fare domanda per l’Help With Fees Scheme – Form EX160 o richiedere il gratuito patrocinio (legal aid). Nel caso di domanda congiunta, l’Help with Fees è disponibile solo se entrambi i richiedenti hanno un reddito basso o risparmi limitati.

Attualmente c’è una tassa di 593 sterline da pagare al tribunale al momento della presentazione della domanda di divorzio. Tale cifra non sarà addebitata all’altra parte, proprio in ragione del fatto che la nuova disciplina mira a far collaborare quanto più possibile i coniugi, evitando attribuzioni di colpe o di responsabilità per la fine della relazione.

Redazione