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Malta: Fatture e ricevute fiscali

La normativa maltese sull’IVA contiene disposizioni specifiche relative alle fatture fiscali e alle ricevute fiscali. Gli obblighi relativi alle fatture fiscali sono regolati a livello europeo dalla Direttiva Europea sull’IVA  – e le relative disposizioni sono state recepite nel Maltese Value Added Tax Act (VATA). Disposizioni specifiche in materia di ricevute fiscali sono contenute nel VATA.

Le fatture fiscali e le ricevute fiscali vengono utilizzate per documentare la fornitura di beni e servizi. La principale differenza tra i due documenti è che la fattura fiscale deve essere emessa quando un soggetto registrato ai sensi dell’articolo 10 effettua una prestazione nei confronti di un altro soggetto in possesso di partita IVA, mentre la ricevuta fiscale deve, generalmente, essere rilasciata quando tali prestazioni sono effettuate ad altri soggetti.

Ai sensi del VATA, ogni soggetto registrato ai fini IVA, ai sensi dell’articolo 10, che effettua una prestazione ad un altro soggetto registrato ha l’obbligo di emettere una fattura fiscale all’acquirente entro i termini previsti dalla legge.

Affinché un documento possa essere considerato una fattura fiscale valida, deve soddisfare i requisiti minimi previsti dalla direttiva europea e dal VATA.

La fattura fiscale emessa dal fornitore sarà richiesta anche dall’acquirente in modo da poter motivare la pretesa di recupero dell’IVA, ove possibile, relativa a tale fornitura.

Chiunque effettui una prestazione, diversa da una prestazione esente o da una prestazione per la quale è richiesta fattura fiscale, ha l’obbligo di rilasciare una ricevuta fiscale al soggetto a cui viene effettuata tale prestazione in relazione al corrispettivo pagato. Tale ricevuta deve essere rilasciata immediatamente dopo che il pagamento è stato effettuato e deve riflettere l’ammontare di tale pagamento.

Una ricevuta fiscale si considera valida se emessa secondo una delle seguenti modalita’:

  • quando fornita dall’Agenzia delle Entrate;
  • quado emessa tramite registratore di cassa approvato dall’Agenzia delle Entrate;
  • quando emessa attraverso un sistema informatico che utilizza una stampante, se approvato dall’Agenzia delle Entrate; o
  • quando rilasciata per mezzo di un sistema informatico o telematico o di un sistema di punti vendita approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui il documento sia emesso tramite una macchina o un sistema approvato dall’Agenzia delle Entrate, il documento dovrà far riferimento a tale approvazione e al numero EXO. Per ottenere un numero EXO è necessario presentare istanza all’Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui la ricevuta fiscale sia emessa per mezzo di un sistema informatico o telematico o di un sistema di punti vendita, allora la richiesta di approvazione deve essere accompagnata da una serie di documenti, tra cui la conferma da parte di un revisore dei conti che il sistema e’ conforme alla legislazione maltese sull’IVA.

Il mancato rispetto dei requisiti per l’emissione di fatture o ricevute fiscali costituisce reato. Coloro che non sono in grado di fornire fatture o ricevute fiscali quando richieste dall’Agenzia delle Entrate saranno passibili di sanzioni pecuniarie che variano da 700 a 3.500 euro. Ciò indipendentemente dal fatto che l’IVA sulla rispettiva fornitura sia stata contabilizzata (e liquidata) in modo appropriato o meno.

Redazione