Il titolo del presente contributo evoca importanti principi e il rispetto di garanzie in materia di diritto penale commerciale che si riscontrano in alcune recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione nonché della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (come avevo già avuto occasione di rilevare in un recente articolo “L’influenza delle Corti Europee nella giurisprudenza della Suprema Corte nel diritto penale d’impresa” pubblicato il 4 dicembre 2017 sulla rivista Sistema Società – Gruppo24Ore).
A tal proposito viene in considerazione la sentenza n. 3623 del 25 gennaio 2018 della Corte di Cassazione in relazione alla responsabilità dell’amministratore per il reato di bancarotta.
Giova rilevare che la sentenza dei giudici di merito è stata annullata per ben due volte poiché la Corte d’Appello non si era attenuta ai principi di diritto della Corte di Cassazione.
La Suprema Corte, nel caso in considerazione, negando la responsabilità penale dell’amministratore della società, da ampio risalto al principio di colpevolezza: “la titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso”.
La sentenza sopra citata risulta degna di attenzione poiché ribadisce la necessità di accertare l’elemento soggettivo del dolo in capo all’autore del reato; diversamente difettano i presupposti per pronunciare una sentenza di condanna “al di là di ogni ragionevole dubbio”.
Con riferimento all’elemento soggettivo del reato vale la pena richiamare la sentenza n. 1590/2018, depositata il 16 gennaio dalla III sezione penale della Corte di Cassazione, riguardante la vicenda processuale dell’amministratore di diritto “prestanome” in un caso di evasione penalmente rilevante.
Tale pronuncia è degna di nota poiché va oltre alla mera qualifica formale di amministratore per accertare concretamente il compimento del reato di omessa dichiarazione dei redditi. Infatti, la Corte, pur riconoscendo la responsabilità del prestanome, ha dovuto valutare concretamente ed effettivamente l’attività da lui svolta e se fosse realmente a conoscenza delle attività poste in essere dall’amministratore di fatto.
In altri termini, nelle sentenze sopra richiamate la Corte di Cassazione sancisce che non è sufficiente ricoprire la posizione di garanzia attraverso la qualifica formale di amministratore di società per rispondere dei reati societari, ma occorre l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo.
Assume importanza storica nel diritto penale commerciale anche la sentenza del 5 dicembre 2017 della Corte di Giustizia – denominata “Taricco-bis” – (così in un mio recente articolo “Diritto penale dell’economia, dalle misure di prevenzione patrimoniale alla riforma del fallimento, alla Taricco-bis” su Sistema Società).
I Giudici europei compiono passi avanti, rispetto alla precedente sentenza “Taricco”, nel far salva la disciplina italiana della prescrizione. La CGUE ritiene, infatti, doversi applicare la disciplina nazionale quando una sua disapplicazione: “ […] comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente della commissione del reato”.
Non sarà facile per il Giudice valutare concretamente quando vi sia una lesione del principio di legalità, tenuto conto che il collegamento con la disciplina della prescrizione è tutt’altro che agevole.
Paolo Ghiselli
Avvocato in Rimini