Grecia: La formazione del contratto

Il codice civile greco prevede che, durante la fase di negoziazione, le parti sono tenute ad agire secondo il principio di buona fede. La violazione di tale obbligo comporta la responsabilità di risarcire eventuali danni subiti dall’altra parte in caso di fallimento delle trattative. Si parla, in queste ipotesi, di responsabilità precontrattuale.

Non vi è alcun obbligo legale di redigere un contratto in lingua greca e tale obbligo non si applica ai contratti tra professionisti.

Per quanto riguarda i consumatori, intendendosi come tali qualsiasi persona fisica che agisca per scopi diversi dall’attività professionale, la legge prevede che le condizioni contrattuali generali siano redatte in lingua greca, altrimenti potranno essere considerate abusive e il venditore o produttore è tenuto a fornire al consumatore un manuale o una garanzia, se applicabile, in lingua greca per determinati tipi di beni di consumo di lunga durata (ad esempio, elettrodomestici, automobili, ecc.).

I tribunali e le autorità greche accettano solo documenti in lingua greca, vale a dire documenti che sono stati originariamente redatti in lingua greca o che sono accompagnati da una traduzione ufficiale in greco. Le traduzioni ufficiali sono eseguite da avvocati o traduttori certificati. Pertanto, nel caso in cui un contratto sia redatto in un’altra lingua, sara’ necessario ottenere una traduzione ufficiale da fornire al tribunale in caso di controversia o contenzioso. Anche nel caso in cui il contratto debba essere inviato alle autorita’ fiscali, sara’ necessario che questo sia tradotto in greco. Occorre, tuttavia, fare attenzione che la traduzione non comporti un’interpretazione diversa dei termini contrattuali. Per questo motivo, spesso le parti decidono di redigere il contratto in doppia lingua.

Ogni contratto in forma scritta deve recare firma autografa delle parti contraenti. Ciò vale sia nel caso di un unico documento cartaceo firmato da entrambe le parti, sia nel caso in cui l’accordo sia concluso mediante lo scambio di piu’ documenti cartacei, ciascuno recante la firma di uno dei contraenti.

Tutti i documenti elettronici muniti di firma elettronica avanzata sono considerati validi e un contratto può essere concluso utilizzando firme elettroniche. Infine, un contratto può essere concluso attraverso lo scambio di e-mail. Tali contratti si considerano avere la stessa validità di un contratto concluso in forma scritta.

Redazione