Germania: ritenuta alla fonte sulla proprietà intellettuale

Il 6 novembre 2020, il Ministero delle finanze tedesco ha emesso un decreto che affronta alcune questioni aperte relative all’obbligo dei contribuenti stranieri di presentare dichiarazioni fiscali per i redditi da royalty derivanti da diritti di proprietà intellettuale (“IP”) registrati in un registro nazionale.

Il decreto affronta situazioni in cui sia il licensor (o licenziante, cioè il soggetto che concede in licenza) che il licensee (licenziatario, colui a cui viene affidata la licenza) non sono fiscalmente residenti in Germania. Fino ad ora, era prassi comune non trattenere e versare le tasse sui diritti pagati. Il decreto cambierà lo status quo, in quanto afferma che la registrazione nazionale è un elemento sufficiente per creare un collegamento con la Germania, con l’obbligo per il licensee di presentare dichiarazioni fiscali e ritenute alla fonte in relazione ai pagamenti di royalty da esso effettuati.

Il nuovo decreto prevede una responsabilità fiscale limitata anche per le plusvalenze derivanti da un trasferimento di proprietà legale o effettiva (ad esempio, mediante una licenza illimitata) di un IP registrato a livello nazionale. Tali plusvalenze non sono generalmente soggette a ritenuta alla fonte in Germania e, in tali casi, il licensor dell’IP sarà generalmente obbligato a presentare una dichiarazione dei redditi in Germania qualora trasferisca la proprietà di tale IP.

Come anticipato, sorge un obbligo fiscale per i pagamenti di royalty e plusvalenze derivanti da un diritto di proprietà intellettuale registrato in un registro nazionale. L’aliquota fiscale è del 15,825% (imposta sul reddito delle società del 15% più il 5,5% di contributo di solidarietà).

La proprietà intellettuale registrabile in Germania include brevetti, marchi e design. Si può considerare, inoltre, che una registrazione europea crei un nesso sufficiente con le autorità fiscali tedesche, almeno nei casi in cui la registrazione europea viene effettuata in Germania o è richiesta una registrazione successiva in un registro tedesco. Questo si verifica, soprattutto, nel caso dei brevetti. Per altri IP che non richiedono la registrazione tedesca (ad esempio, registrazione presso l’Ufficio marchi dell’Unione Europea ad Alicante, Spagna), la situazione rimane poco chiara, poiché la protezione nazionale deriva direttamente dalla registrazione in tale registro europeo.

Il recente decreto non affronta i casi in cui i trattati sulla doppia imposizione conclusi con la Germania prevedono un’imposta tedesca dello 0% sul reddito derivante dall’IP tedesco. Sembra che, anche in tali casi, le autorità fiscali tedesche possano richiedere al licensee di presentare una dichiarazione fiscale e di trattenere le imposte. Ciò imporrebbe, quindi, al licensor di richiedere il rimborso.

Sia i licensors che i licensees dovranno analizzare attentamente la possibilità di essere soggetti alla dichiarazione dei redditi tedesca e/o a responsabilità fiscale, sia come beneficiario del pagamento che come sostituto d’imposta, in base al nuovo decreto. Come primo passo, dovrebbero essere identificati gli IP potenzialmente rilevanti e i titolari effettivi. In un secondo momento, è necessario analizzare in che misura i pagamenti sono attribuibili alla Germania e se esiste una protezione in base ad un trattato contro la doppia imposizione stipulato con la Germania.

Per quanto riguarda l’esenzione dal trattato, i licensors dovrebbero considerare di richiedere, in futuro, l’esenzione dalla ritenuta alla fonte. Un certificato di esenzione valido, generalmente, consentirebbe al licensee di astenersi dal detrarre le ritenute alla fonte.

Redazione