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Francia: normativa sulla vendita di prodotti digitali

Il Decreto n° 2022-946 ha integrato il quadro normativo risultante dall’Ordinanza n° 2021-1247 sulla garanzia legale di conformità dei beni, dei contenuti e dei servizi digitali. Le parti interessate hanno tempo fino al 1° ottobre 2022 per attuare le misure appena introdotte, volte a proteggere i consumatori.

In attuazione di due Direttive europee del 2019 concernenti alcuni aspetti dei contratti di fornitura di contenuti digitali e servizi digitali e dei contratti di vendita di beni, l’Ordinanza ha inteso favorire la sicurezza dei consumatori al momento dell’acquisto di beni sia fisici che digitali e, in misura minore, ridurre l’impatto ambientale dei beni digitali.

L’ordinanza ha apportato numerose modifiche al codice del consumo francese, in particolare, ampliando la portata della garanzia legale di conformità per comprendere anche i prodotti e servizi digitali.

Il Decreto integra le disposizioni normative già vigenti in materia di garanzia legale di conformità dei contenuti digitali e dei servizi digitali. Sancisce l’obbligo generale di informazione precontrattuale per il venditore, che deve fornire informazioni al consumatore circa l’esistenza della garanzia legale di conformità e la sua attuazione.

A tal fine, all’interno delle condizioni generali di vendita, devono essere inserite clausole standard contenenti tale garanzia. Analogamente ai beni fisici, l’acquirente di un bene, contenuto o servizio digitale non conforme alla garanzia di conformità dispone di un rimedio che si articola in due fasi:

  • Se il bene digitale può essere reso conforme, dovrà essere riparato o sostituito gratuitamente, senza causare gravi disagi all’acquirente, ed entro un ragionevole periodo di tempo, ovvero entro 30 giorni.
  • Se le condizioni precedenti non sono soddisfatte, l’acquirente può ottenere una riduzione del prezzo, oppure recedere dal contratto e ottenere il rimborso di quanto pagato.

Inoltre, il Decreto chiarisce anche i requisiti per fornire informazioni all’acquirente in merito agli aggiornamenti software per beni e servizi digitali, compreso il periodo di disponibilità di tali aggiornamenti.

Il produttore di tali beni o servizi digitali sarà tenuto a comunicare al venditore tutte le informazioni relative alla compatibilità degli aggiornamenti con le funzionalità dei beni o servizi digitali offerti. Inoltre, se l’acquirente ha ottenuto un benefit (ad esempio, accesso gratuito ad un’applicazione mobile), il venditore professionista sarà ora obbligato a indicare nelle proprie condizioni generali di vendita come ne trarra’ vantaggio (ad esempio, utilizzo dei dati personali). Qualora i dati personali del consumatore siano utilizzati, il venditore è tenuto a specificare le modalità di utilizzo di tali dati a fini pubblicitari o commerciali.

Inoltre, il produttore sarà tenuto ad informare il venditore, che dovrà poi trasmettere tali informazioni all’acquirente, circa le conseguenze degli aggiornamenti necessari per il corretto funzionamento del software a supporto del bene digitale in maniera generalmente intelligibile e gratuita.

Per conformarsi a questo nuovo Decreto, le aziende hanno a disposizione tre mesi per aggiornare i propri termini e condizioni generali di vendita per i contratti B2C. Sebbene l’intento iniziale di questo intervento normativo fosse quello di proteggere i consumatori, rimane da vedere se, nella pratica, l’introduzione di requisiti di conformita’ aggiuntivi si trasformera’ in una maggiore tutela per i consumatori o se, al contrario, comportera’ una maggiore complessita’ nello scambio di informazioni tra venditore e consumatore.

Redazione