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EU Settlement Scheme: i familiari di cittadini dello Spazio Economico Europeo

Lo Statement of Changes in Immigration Rules HC 813, di recente pubblicato, ha previsto significative modifiche alle regole in materia di immigrazione, in particolare nell’Appendice UE, permettendo ai cittadini dello SEE o svizzeri che sono residenti nel Regno Unito (prima del 31 dicembre 2020) di essere raggiunti dai propri familiari.

Secondo le attuali regole in materia di immigrazione, i familiari di cittadini SEE possono accedere all’EU Settlement Scheme se risultano residenti in UK prima del 31 dicembre 2020. Tuttavia, in base alle nuove modifiche, potranno raggiungere i cittadini SEE anche se non residenti in UK prima della fine del periodo di transizione.

Tali soggetti potranno presentare domanda in qualità di “joining family member of a relevant sponsor”. Il richiedente dovrà dimostrare che la relazione con il cittadino SEE ha avuto inizio prima della fine del periodo di transizione, fatta eccezione per il caso di un figlio nato o adottato dopo tale data.

Il richiedente deve dimostrare che il suo sponsor, cittadino SEE, che vive nel Regno Unito soddisfi la definizione di “Relevant Sponsor”. Se la domanda viene presentata dopo il 31 dicembre 2020 ma prima del 1° luglio 2021, lo sponsor deve dimostrare di essere stato residente in UK prima del 31 dicembre 2020 ed essere in possesso di permesso di soggiorno a tempo indeterminato (Indefinite Leave to Remain) o a tempo determinato in applicazione dell’EU Settlement Scheme oppure, nel caso in cui non abbia ancora ottenuto tali permessi, di essere idoneo ad ottenerli. Se la domanda viene presentata dopo il 1° luglio 2021, lo sponsor deve dimostrare di essere stato residente in UK prima del 31 dicembre 2020 e di essere in possesso di permesso di soggiorno a tempo indeterminato o determinato in applicazione del’EU Settlement Scheme (non essendo sufficiente, in questo caso, l’idoneità ad ottenere tali permessi).

Un cittadino SEE può inviare la domanda per ottenere il permesso di entrare o di rimanere in UK sia dal Regno Unito che da un altro paese. Se gli è stato riconosciuto il permesso di ingresso a tempo determinato, questo sarà valido per 5 anni e dopo tale periodo di residenza continua potrà richiedere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Non è possibile presentare la domanda dal Regno Unito in qualità di visitatori.

Per presentare la domanda da uno stato diverso dal Regno Unito, un cittadino non SEE deve presentare un documento valido di identità (ad esempio, una carta di residenza o di residenza permanente rilasciata in applicazione dei Regolamenti SEE). Se non possiede tale documento, dovrà richiedere un permesso familiare (Family Permit), in applicazione dell’Appendice EU-FP. Per richiedere tale permesso dovrà dimostrare la propria relazione familiare e che il cittadino SEE di cui è parente è residente nel Regno Unito o si recherà nel Regno Unito insieme al richiedente entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Una volta ottenuto il permesso di ingresso, dovrà richiedere il permesso di soggiorno a tempo determinato o indeterminato per rimanere in UK.

Sarà possibile accedere all’EU Settlement Scheme fino al 30 giugno 2021 se il richiedente risulta residente in UK prima della fine del periodo di transizione.

Tuttavia, coloro ai quali si applicano le previsioni relative al Surinder Singh (ovvero i familiari di cittadini britannici che hanno esercitato i diritti a loro riconosciuti dal Trattato in un altro stato membro), nel caso in cui la relazione con un cittadino SEE abbia avuto inizio prima del 31 gennaio 2020, potranno accedere allo schema fino al 29 marzo 2022.

Inoltre, un familiare che entra nel Regno Unito tramite permesso familiare avrà a disposizione tre mesi di tempo dopo il suo arrivo, se è arrivato dopo il 1° aprile 2021, per presentare la domanda. Un figlio nato in UK dopo il 1° aprile 2021 (o in tale data), o adottato dopo il 1° aprile 2021 (o in tale data), potrà inviare la domanda entro tre mesi.

Se un soggetto è esente dai controlli sull’immigrazione, dovrà presentare la propria domanda entro 90 giorni dal giorno in cui  viene meno l’esenzione dai controlli. Se il richiedente ha un permesso di ingresso o di soggiorno a tempo determinato riconosciuto ai sensi dell’Appendice UE o delle regole sull’immigrazione, dovrà presentare domanda prima della scadenza del permesso.

In tutti i casi appena illustrati, il Segretario di Stato potrà concedere al richiedente di presentare la propria domanda anche dopo la scadenza dei termini previsti se ritiene che sussistano motivi fondati che hanno portato la persona interessata a non rispettare tali termini e se la domanda viene presentata entro un periodo ragionevole di tempo dalla scadenza del termine.

Redazione