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Costa Rica: Adempimenti per subentrare in una attivita’ gia’ avviata

Per acquistare uno stabilimento commerciale, industriale o di servizi gia’ avviato e’ necessario presentare tutta la documentazione a diversi enti pubblici per richiedere il trasferimento di permessi, licenze e altre autorizzazioni. Per evitare ritardi nell’avvio dell’attivita’ ed eventuali sanzioni, e’ consigliabile individuare tempestivamente i permessi da richiedere e soprattutto valutare l’ordine con cui essi devono essere trasferiti.

Solitamente gli esercizi commerciali devono avere due permessi: un permesso sanitario, rilasciato dal Dipartimento Area Sanitaria del Ministero della Salute; e una licenza commerciale, rilasciata dal Comune di competenza. Va precisato che il rilascio della licenza commerciale e’ subordinata all’ottenimento del permesso sanitario.

Nel caso di ufficio commerciale o di servizi di piccole dimensioni, il trasferimento del permesso sanitario e’, di regola, una procedura semplice. Se, invece, si tratta di uno stabilimento manifatturiero, che svolge attivita’ industriali, o che ha ottenuto una concessione idrica, permessi ambientali, o altre licenze specifiche, il trasferimento di tutti questi permessi deve avvenire prima del trasferimento del permesso sanitario.

In tali casi, prima di avviare la richiesta di trasferimento del permesso sanitario, e’ necessario verificare la sussistenza dei seguenti requisiti:

  • Avere un certificato valido per gli impianti elettrici. Questo requisito e’ richiesto per tutte le tipologie di stabilimento che nella lista di classificazione del rischio presentano un asterisco (*). Si tratta, ad esempio, di societa’ che lavorano con combustibili, materiali infiammabili, sostanze chimiche pericolose, e che sono tenute anche a presentare una relazione tecnica sulla classificazione delle aree a rischio. Tale certificato ha una durata di 5 anni.
  • Gli stabilimenti che usano o vendono gas petrolifero liquefatto, devono ricevere una valida relazione tecnico-ispettiva, da parte dei vigili del fuoco o di un professionista autorizzato. Tali relazioni, valide per due anni, devono accertare che lo stabilimento e’ conforme alle norme vigenti in materia di prevenzione, sicurezza e antincendio.
  • Gli stabilimenti che utilizzano o vendono gas naturale liquefatto (GNL) devono fornire un rapporto di verifica che ne garantisca il funzionamento sicuro. I rapporti sono validi per 2 anni.
  • Gli stabilimenti che scaricano le acque reflue devono trasferire i loro permessi di scarico. Questo trasferimento deve essere richiesto al Dipartimento competente presso il Ministero dell’Ambiente e dell’Energia, compilando un apposito modulo, accompagnato da una dichiarazione giurata e da un certificato di incombenza. Lo stabilimento deve inoltre essere in regola con il pagamento trimestrale del canone di scarico ambientale, con la cosegna dei rapporti operativi, con le obbligazioni verso il Fondo di previdenza sociale e con l’Amministrazione fiscale.
  • Gli stabilimenti con concessioni idriche pubbliche, ad esempio pozzi, acqua di mare, ecc., devono trasferire le loro concessioni, seguendo una specifica procedura presso la Direzione Idrica, compliando un apposito modulo a cui vanno allegate una dichiarazione giurata, un certificato di incombenza e un certificato di proprieta’. Devono inoltre essere in regola con il pagamento dei canoni di concessione e con l’Amministrazione tributaria.
  • Anche gli stabilimenti in possesso di autorizzazione ambientale rilasciata dalla Segreteria Tecnica Nazionale per l’Ambiente (SETENA) devono richiedere il trasferimento dell’autorizzazione. A tal fine, devono dare prova dell’atto di trasferimento e, nel caso, fornire un certificato di incombenza, una dichiarazione dei loro obblighi ambientali, con riferimento alla garanzia ambientale, se prevista. La Segreteria tecnica nazionale verifichera’ che lo stabilimento e’ in regola con gli obblighi ambientali.

Non appena i trasferimenti sono completati e sono quindi emessi i nuovi certificati, la societa’ richiedente puo’ presentare domanda per il trasferimento del permesso sanitario.

Da luglio 2022, entrera’ in vigore una nuova legge in materia. Si tratta del Decreto Dirigenziale n. 43432. Secondo il nuovo regolamento, per la richiesta del certificato sanitario e’ sufficiente presentare una dichiarazione giurata con la quale si attesta di essere conforme alle prescrizioni di legge.

Dopo avere posto in essere questi adempimenti, durante l’eleborazione della richiesta del cambio titolare sul permesso sanitario, presentata presso il comune competente, la societa’ richiedente deve:

  • Essere aggiornata su eventuali sanzioni nel caso di violazione di legge.
  • Mantenere aggiornato il CCSS.
  • Mantenere aggiornato il Fondo per lo sviluppo sociale e gli assegni familiari (FODESAF).
  • Essere in regola con il pagamento degli adempimenti fiscali.

Inoltre, ai sensi della legge attualmente in vigore, la societa’ richiedente deve pagare una tassa amministrativa per la richiesta del nuovo certificato sanitario. Per gli stabilimenti ad alto rischio il costo e’ di 100,00 USD; per quelli a rischio moderato di 50,00 USD e infine per gli stabilimenti a basso rischio di 30,00 USD. Dopo il 23 luglio, il trasferimento del titolare del permesso non avrà alcun costo.

Sebbene la disciplina generale sia prevista a livello statale, ogni comune opera, sul piano pratico, in modo differente. E’ quindi consigliato informarsi presso il comune di competenza per conoscere, nel dettaglio, la procedura di trasferimento. A grandi linee, la societa’ richiedente dovra’ chiedere a suo nome:

  • Copia della nuova PSF a suo nome.
  • A seconda del Comune, deve essere presentato un modulo o una lettera in cui l’attuale titolare della licenza d’impresa lo trasferisce alla nuova società. Il documento deve essere firmato da entrambi.
  • Attestato di essere in regola con il CCSS, FODESAF e l’Amministrazione Tributaria.
  • Copia della polizza rischio lavoro rilasciata dall’Istituto Nazionale di Previdenza.
Redazione