Corte di Giustizia Europea: Schrems v. Facebook

Corte di Giustizia Europea, Schrems v. Facebook – La Class Action che non può essere trattata come una Class Action poiché… non è una Class Action

Da un punto di vista strettamente giuridico, questa non è una di quelle sentenze che passeranno alla storia, nonostante l’altisonante nome dalla parte resistente. Ma qualcosa di significativo potrebbe comunque accadere.

Qualcosa potrebbe accadere in Austria, per esempio, dove potrebbe essere rivista l’attuale disciplina  relativa alla Class Action.

E qualcosa potrebbe accadere anche in ambito Comunitario, così come auspicato al punto 67 delle considerazioni dell’Avvocato Generale Michal Bobek, il quale, pur negando nella sostanza l’argomentazione addotta dal ricorrente in punto di diritto, ne riconosce la potenziale valenza come micro manifesto programmatico finalizzato ad un auspicabile implementazione dello strumento della Class Action a livello comunitario, affinché il ricorso a tale rimedio giudiziale possa diventare più rapido, semplice ed uniforme per ciascun cittadino UE.

Ma veniamo ai fatti.

L’Austriaco Maximilian Schrems sta da anni combattendo la propria battaglia personale contro Facebook, reo, secondo il ricorrente, di numerose violazioni nell’ambito della data protection.

Fu proprio una delle sue battaglie a regalare a Schrems grande notorietà e fama, in quanto riuscì a dimostrare a suo tempo, che il progetto “Safe Harbor”, voluto dall’allora Comunità Europea e finalizzata alla protezione dei dati dei cittadini europei, non garantisse a quest’ultimi un adeguato livello di tutela, una volta che i loro dati fossero transitati dall’altra parte dell’Oceano Atlantico e gestiti da aziende americane di data protection.

Quella sì che fu una sentenza storica. La decisione riguardo “Safe Harbor” fu dichiarata invalida e Schrems cominciò a prenderci decisamente gusto.

Ironicamente, egli continua tutt’ora a sviluppare il suo attivismo contro l’azienda di Zuckerberg attraverso… la sua pagina Facebook.

Ed è questa una delle due questioni che hanno portato la Corte Suprema Austriaca a rinviare incidentalmente la contesa alla Corte di Giustizia.

La questione pregiudiziale infatti, verte sull’individuazione del foro internazionale competente, che, come molti sapranno, nel caso del consumatore, secondo le regole stabilite dagli artt. 15 e 16 del Regolamento 44/2001 (Bruxelles I) è, indistintamente, o il foro del ricorrente o quello del resistente.

Facebook sosteneva che l’utilizzo “professionale” della pagina Facebook impedisse a Schrems di potersi definire un consumatore, secondo un’interpretazione “dinamica” di tale concetto, con conseguente dichiarazione di incompetenza del giudice austriaco.

La Corte tuttavia, ha preferito accogliere una visione più statica del concetto di consumatore, inteso come l’utente medio di un social network (a sua volta inteso come mero fornitore di un servizio) il quale iscrivendosi a Facebook ne accetta termini e condizioni e ad esso si vincola da un punto di vista contrattuale.

Ciò che invece ha sollevato maggiori perplessità è il fatto che il sig. Schrems, oltre ad essere portatore di diritti propri, ha ottenuto una cessione di diritti derivanti dal contratto sottoscritto con Facebook, da parte di altre 7 persone, affinché li facesse valere in giudizio congiuntamente ai propri.

Così facendo, la causa sarebbe stata loro comune e la susseguente decisione avrebbe inciso anche sulla loro sfera individuale.

È qui che la questione ha presentato il maggior grado di complessità.

La Corte di Giustizia ha stabilito che siffatta cessione di diritti (svincolati dal contratto) non permetta ai rappresentati di mantenere lo status di consumatori, non potendo quindi valersi delle stesse favorevoli prerogative, in termini di competenza, spettanti invece al sig. Schrems, il quale potrà perorare la sua causa in veste di consumatore, difendendo però esclusivamente i suoi diritti e non anche quelli dei cedenti.

Ciò non significa che i restanti 7 individui siano rimasti totalmente sprovvisti di tutela. Essi potranno in ogni caso far valere i propri diritti, in qualità di consumatori, attraverso un’azione individuale, verosimilmente presso il foro del loro domicilio e non quello di Schrems.

A parere di chi scrive, la sentenza ha raggiunto un grado apprezzabile di accuratezza e approfondimento. Molto chiare, tra l’altro, le osservazioni dell’Avvocato Generale Bobek, accolte pressoché in toto dalla Corte.

Il commento a questa sentenza va dunque ben oltre il dato giuridico, spostando il proprio obiettivo sulla divulgazione di notizie in merito ad essa.

Leggendo qua e là sul web, non ho potuto far a meno di notare che molti organi di informazione (anche autorevoli) abbiano formulato titoli che parlano di dinìego, da parte della Corte di Giustizia, del riconoscimento del diritto dei consumatori ad organizzare una Class Action nei contronti di Facebook.

Nulla di più impreciso, oltre che solo marginalmente oggetto della pronuncia della Corte di Lussemburgo.

Intendiamoci: se la critica fosse rivolta esclusivamente agli strumenti messi a disposizione dalle istituzioni europee per far fronte a tali evenienze, alle considerazioni lette si potrebbe giungere  semplicemente studiando i Trattati ed i Regolamenti e non attendendo una sentenza della Corte UE.

Quanto invece alla possibilità di proporre un’azione congiunta nei confronti di Facebook (o chi per esso) qualora ne ricorressero gli estremi, tale eventualità non è affatto negata a priori e, si aggiunga, se ciò avvenisse utilizzando strumenti processuali corretti, la Corte di Giustizia non verrebbe neppure adìta.

Alla Corte è stata sottoposta una questione di competenza internazionale, e riguardo ad essa i giudici hanno argomentato.

L’analisi deve essere condotta partendo dal diritto Austriaco. La Corte non ha deciso sulle sorti di una Class Action, poiché in realtà, contrariamente a quanto diffuso dai media, ciò che il sig. Schrems ha messo in piedi non può nemmeno essere definita tale.

La dottrina austriaca ritiene che, formalmente, un tale istituto nel diritto Austriaco, quanto meno in senso stretto, non esista neppure. A mio modestissimo parere, tale visione è oltremodo restrittiva, sussistendo un istituto disciplinato dall’art. 502 ZPO (il Codice di procedura Civile Austriaco), che ricalca prepotentemente la disciplina contenuta negli art. 137 e seguenti del nostro Codice del Consumo e che noi denominiamo “azione congiunta” a tutela del consumatore.

Volendo seguire un’interpretazione restrittiva, nemmeno quella italiana potrebbe essere considerata una Class Action nel senso originario del termine, apparendo più una tutela congiunta dell’interesse di un gruppo di individui che non un’azione di classe come invece intesa negli Stati Uniti;

ciò non toglie che la realtà europea è ben diversa e qui l’azione di classe appare ricalcare maggiormente questo secondo modello.

Al di là di questa manieristica interpretazione, ciò che interessa è che questa, in ogni caso, non è la strada processuale intrapresa dal ricorrente.

Egli ha infatti utilizzato una prassi consolidata da circa 17 anni da parte dei giudici d’oltralpe (Alpi Noriche) che è definita informalmente “Class Action all’Austriaca”, e che prende le mosse dall’art. 227 dello ZPO. Un unico individuo si fa carico non solo dei propri diritti ma, attraverso una cessione, anche di quelli di un numero di altri soggetti portatori di interessi della medesima natura di quelli del ricorrente principale. Del favorevole esito del procedimento ne gioverebbe ciascuno dei soggetti in questione.

Questa prassi ha raggiunto un alto grado di efficienza, ed è divenuta uno strumento attraverso il quale un gruppo di portatori di interessi possono unirsi, raggruppare attorno a sé un numero significativo di persone e, attraverso meccanismi di crowdfunding, poter far fronte alle ingenti spese  processuali, resistendo in giudizio contro questo o quel colosso dell’industria.

Sebbene la finalità sia apprezzabile, la Corte di Giustizia ha negato che tale cessione di diritti possa essere considerata una class action perpetrata da una pluralità di consumatori.

La decisione pare onestamente di assoluto buon senso.

Secondo la Corte di Giustizia infatti, la necessità di trovare mezzi più rapidi, semplici ed incisivi affinché i consumatori dell’Unione possano far valere congiuntamente i propri diritti, si scontra con la necessità di evitare che tale escamotage porti a pericolose pratiche di “Forum Shopping” fortemente osteggiate dalla Commissione.

La dissociazione tra un contratto ed i diritti in esso racchiusi potrebbe infatti portare a paradossali e pericolose conseguenze.

Potrebbe accadere, per esempio, che i diversi diritti derivanti da uno stesso contratto vengano fatti valere, a proprio piacimento, da individui diversi presso Corti differenti, per mera opportunità processuale.

E pensandoci, una tale pratica è ben lontana dal poter essere considerata un’azione di classe. Essa ricorda molto di più l’istituto di diritto romano della “procuratio in rem suam” nella quale nell’intentio figurava il nome del creditor ma nella condemnatio figurava il nome del procurator.

Attenendosi specificamente alla questione di diritto sottoposta alla Corte di Lussemburgo, la decisione è ben poco criticabile. Lo stesso Schrems si è detto soddisfatto della pronuncia.

Ma a prescindere dalla decisione della Corte, questa sentenza potrebbe in ogni caso favorire il dibattito sull’accessibilità, da parte dei cittadini UE, ad una Class Action transnazionale. Molti passi sono stati fatti, ma non quello decisivo. Perché? Perché la Consumer Protection è materia di competenza concorrente, e coordinare  le esigenze di ciascuno stato membro senza poter forzare la mano, richiede maggior tempo e maggior cautela, prima di agire.

Detto ciò, molto c’è ancora da fare per allinere la disciplina europea. Di certo, ad oggi, il consumatore, per il diritto Europeo, è considerato quasi esclusivamente come singolo individuo, ed è forse questo l’aspetto in cui il diritto dell’Unione si discosta maggiormente dalla realtà dei singoli stati.

Forse è da qui che sarebbe opportuno partire ed è forse questo il più importante rilievo su cui riflettere, grazie a questa pronuncia della Corte di Giustizia.

Avv. Andrea Mangia
Avvocato del foro di piacenza, diritto dell’Unione Europea

andrea.mangia@mangia-lex.com

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