Bulgaria: La formazione di un contratto

La legge bulgara in materia di contratti richiede espressamente alle parti di negoziare in buona fede. In caso contrario, una parte e’ responsabile di risarcire la controparte.

Il diritto bulgaro presuppone un intento contrattuale tra le parti. In altre parole, un contratto nasce solo se e nella misura in cui le parti si accordano sulle condizioni principali che regolano il rapporto contrattuale. Il mancato accordo sui termini secondari non è cruciale per l’esistenza del contratto; pertanto, se le parti si scambiano offerte in conflitto tra loro, si ha un vincolo contrattuale solo se l’offerta e l’accettazione concordano su un insieme minimo di termini.

I contratti disciplinati dal diritto bulgaro o destinati ad essere eseguiti in Bulgaria possono essere in una o più lingue e non è necessario che siano redatti in bulgaro. Fanno eccezione i contratti destinati ad essere certificati da un notaio, che devono essere in bulgaro, anche se sono presenti versioni in altre lingue.

Quanto alle formalità, i contratti possono essere conclusi verbalmente, a meno che non sia espressamente richiesta la forma scritta. Tuttavia, le parti generalmente preferiscono la forma scritta per esigenze di chiarezza e certezza. Un ulteriore importante requisito relativo alla forma scritta sorge in relazione ai contratti con un valore di almeno 5.000 lev bulgari poiché, nel corso di procedimenti giudiziari, devono essere provati mediante prove documentali scritte.

Sono previste maggiori formalità in relazione ai contratti per il trasferimento di beni immobili, per la creazione o il trasferimento di diritti reali (per i quali e’ richiesto un atto notarile), oppure per altri titoli registrabili (come quelli relativi ad autoveicoli o quote societarie).

I contratti in forma elettronica sono considerati contratti in forma scritta se sono firmati con una firma digitale qualificata o recano tipologie semplificate di firma digitale, ma solo se le parti acconsentono all’uso di tale modalità. Pertanto, i contratti B2B possono essere stipulati online. In ogni caso, un commerciante non può invocare l’invalidità di un contratto per mancanza di forma se ha dato parziale esecuzione allo stesso.

Se una parte propone la stipulazione di un contratto online e informa dettagliatamente la sua controparte sul processo di esecuzione e la controparte accetta, si avra’ un contratto vincolante tra le parti.

Redazione