Warning: Attempt to read property "base" on array in /home/linweb09/a/ascheri.academy/user/htdocs/wp-content/plugins/wp-user-profile-avatar/shortcodes/wp-user-profile-avatar-shortcodes.php on line 665

Warning: Attempt to read property "base" on array in /home/linweb09/a/ascheri.academy/user/htdocs/wp-content/plugins/wp-user-profile-avatar/shortcodes/wp-user-profile-avatar-shortcodes.php on line 665

Brexit: i contratti commerciali

Con l’avvicinarsi della fine del periodo di transizione, le aziende dovranno considerare di apportare modifiche ai propri contratti commerciali. Di seguito, le clausole di contratti commerciali esistenti o in fase di negoziazione che le imprese dovranno considerare.

Se il contratto contiene definizioni quali “Unione Europea”, “SEE”, “UE”, oppure fa riferimento a territori dell’Unione Europea, si rendera’ necessario fare esplicito riferimento al Regno Unito per includerlo nell’ambito applicativo del contratto.

Occorre valutare le difficolta’ derivanti dall’esecuzione di una sentenza di un tribunale inglese/scozzese o irlandese. Le imprese dovranno considerare di scegliere il tribunale o la giurisdizione di uno stato membro UE da applicare dopo la fine del periodo di transizione, oppure considerare se inserire una clausola che prevede metodi di risoluzione delle dispute alternativi dopo la fine del periodo di transizione.

E’ opportuno valutare la ripartizione dei costi e delle responsabilita’ tra le parti contrattuali in relazione ad eventuali problemi di inadempimento, come quelli relativi alle licenze, registrazioni, certificazioni o altri requisiti.

Con la fine del periodo di transizione, il Regno Unito sara’ considerato un paese terzo ai fini dell’applicazione del diritto dell’Unione Europea, tra cui la normativa GDPR. Ciò richiede l’adozione di uno dei meccanismi di trasferimento internazionale specificati ai sensi del GDPR, per garantire che non vi siano interruzioni al trasferimento di dati personali nel Regno Unito.

Le imprese dovranno considerare se, con la fine del periodo di transizione, siano soggette ai rischi derivanti dal verificarsi di eventi che rendano difficile o onerosa l’esecuzione degli accordi commerciali stipulati.

E’ opportuno, a tal fine, prevedere nel contratto clausole che disciplinano l’insorgenza di particolari eventi dannosi. Nei contratti gia’ esistenti, verificare che l’uscita dello UK dall’Unione Europea fosse stata considerata al momento della stipulazione del contratto. Gli eventi in questione da considerare sono:

  • Tariffe di scambio: occorre chiedersi se il prezzo del contratto e’ fisso, valutare la presenza di clausole relative al pagamento dell’IVA e altre tariffe, come tariffe doganali e sulle importazioni.
  • Oscillazione del cambio: verificare se i prezzi sono previsti in euro o sterline e la presenza di clausole riguardanti l’oscillazione del cambio. Nei contratti a lungo termine, e’, inoltre, opportuno inserire previsioni per la revisione o la negoziazione di nuovi prezzi.
  • Controlli di frontiera
  • Modifiche normative
  • Accordi di scambio: verificare se i contratti stipulati fanno affidamento su accordi di scambio dell’Unione Europea.

Occorre, infine, valutare le conseguenze derivanti dal verificarsi di tali eventi, ad esempio la sospensione, risoluzione o rinegoziazione del contratto.

Redazione