Brexit: come cambieranno i diritti della proprietà intellettuale

La Brexit avrà un impatto rilevante su tutti gli aspetti della vita e delle società nel Regno Unito, compresi i diritti di proprietà intellettuale. Vediamo quali saranno le conseguenze più importanti e come cambieranno i diritti degli utenti con sede nel Regno Unito e in Europa.

La normativa vigente, applicabile ai software e agli algoritmi, è frutto del connubio tra legge nazionale ed europea, in particolare:

  • legislazione del Regno Unito;
  • legislazione dell’Unione Europea direttamente applicabile;
  • legislazione del Regno Unito che attua il diritto dell’Unione Europea ma non direttamente applicabile;
  • legislazione del Regno Unito che attua gli obblighi di trattati internazionali;
  • la legge comune;
  • la giurisprudenza derivante dalle decisioni dei tribunali, in particolare quelli del Regno Unito, la Corte di giustizia dell’Unione Europea e i vari tribunali in materia di brevetti e marchi.

Dal punto di vista del diritto d’autore, le leggi derivate dall’Unione Europea sono contenute in 11 direttive e 2 regolamenti:

  • Direttiva sul diritto di noleggio e di prestito e su alcuni aspetti relativi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale (” Direttiva sul noleggio e sul prestito “), 12 dicembre 2006;
  • Direttiva sul diritto di rivendita a beneficio dell’autore di un’opera d’arte originale (“Direttiva sul diritto di rivendita “), 27 settembre 2001;
  • Direttiva relativa al coordinamento di alcune norme relative al diritto d’autore e ai diritti connessi al diritto d’autore applicabile alle trasmissioni via satellite e alla ritrasmissione via cavo (“Direttiva via cavo e via satellite”), 27 settembre 1993;
  • Direttiva sulla protezione giuridica dei programmi (“Direttiva software”), 23 aprile 2009;
  • Direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (“IPRED”), 29 aprile 2004;
  • Direttiva sulla protezione giuridica delle banche dati ( “direttiva Database”), 11 marzo 1996,
  • Direttiva sulla durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi che modifica la precedente direttiva del 2006 (“Direttiva sul termine”), 27 settembre 2011;
  • Direttiva su taluni usi consentiti di opere orfane (“Direttiva sulle opere orfane”), 25 ottobre 2012;
  • Direttiva sulla gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e delle licenze multi-territoriali di diritti di opere musicali per l’uso online nel mercato interno (“Direttiva CRM”), 26 febbraio 2014;
  • Direttiva relativa a taluni usi consentiti di determinate opere e altre materie protette da diritti d’autore e diritti connessi a beneficio di persone non vedenti, ipovedenti o diversamente abili nella stampa (” Direttiva di attuazione del trattato di Marrakech nell’UE “), 13 settembre 2017;
  • Regolamento sullo scambio transfrontaliero tra l’Unione e i paesi terzi di copie in formato accessibile di talune opere e di altre materie protette dal diritto d’autore e dai diritti connessi a beneficio di persone non vedenti, ipovedenti o diversamente stampate (” Regolamento di applicazione il trattato di Marrakech nell’Unione Europea ‘), 13 settembre 2017;
  • Regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi online nel mercato interno (” regolamento sulla portabilità “), 14 giugno 2017 e
  • Tre strumenti aggiuntivi (direttiva 87/54 / CE , decisione 94/824 / CE del Consiglio e decisione 96/644 / CE del Consiglio ) che armonizzano la protezione giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttore.

Anche la direttiva sul commercio elettronico e quella sull’accesso condizionato contengono disposizioni sull’esercizio e sul rispetto del diritto d’autore.

Tali direttive, insieme alle decisioni della CGUE sulla loro interpretazione, sono state recepite nel diritto del Regno Unito, diventando disposizioni del tutto vincolanti.

Secondo i termini previsti dall’Accordo di recesso, non ci saranno modifiche nell’attuazione di tali norme fino al 31 dicembre del 2020. A partire dal 1° gennaio del 2021 potrebbero esserci importanti novità.

Appare poco probabile che le novità riguarderanno i diritti di copyright. Si prevede, infatti, che la maggior parte delle opere protette da copyright non subiranno modifiche poiché la tutela di questi diritti deriva dalla stipula di trattati internazionali quali la Convenzione di Berna e l’Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale.

Modifiche sono, invece, previste per l’uso di database dei diritti sui generis. Per i nuovi database creati dopo il 1° gennaio 2021, i cittadini e le imprese residenti nel Regno Unito, non potranno godere dei diritti applicati ai database europei e viceversa. Ciò significa che i titolari di diritti già esistenti potrebbero dover adottare ulteriori misure per proteggere i propri interessi.  Saranno da rivedere anche i servizi di condivisione di contenuti online. I soggetti residenti nel Regno Unito potrebbero non essere più in grado di visualizzare i contenuti online trasmessi dall’Unione Europea, così come i cittadini europei potrebbero perdere l’accesso ai contenuti trasmessi dal Regno Unito.

Altro aspetto fondamentale, connesso alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, riguarda il principio di esaurimento dei diritti. In linea generale, si tratta di quella regola secondo cui, una volta immesso in commercio nel territorio comunitario o del SEE (spazio economico europeo), il titolare del diritto di proprietà su uno specifico bene perde la facoltà di privativa a seguito della prima vendita.

Attualmente, l’esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale si verifica nel Regno Unito quando un bene protetto da proprietà intellettuale viene immesso sul mercato in qualsiasi parte del SEE. Ciò significa che i titolari dei diritti (come il proprietario di un marchio) non possono impedire la circolazione di tali beni all’interno del SEE.

In caso di mancato accordo, il Regno Unito continuerà a riconoscere il regime di esaurimento regionale SEE, a partire dal giorno di uscita, per un periodo determinato di tempo. Ciò garantirà una certa continuità, anche se probabilmente per breve periodo.

Il governo del Regno Unito ha dichiarato che al momento non intende, adottare la direttiva sul copyright nel mercato unico digitale, recentemente approvata. Data l’ampia discrezionalità e la portata delle diverse interpretazioni dei vari aspetti della direttiva e il fatto che la maggior parte delle imprese che operano a livello internazionale sono obbligate a rispettare i termini della direttiva in ogni caso, attualmente è difficile valutare l’impatto dell’approccio del governo del Regno Unito sulle imprese e sull’industria.

Redazione