Dal 1° luglio 2021, come previsto dalla modificata Direttiva UE in materia, entreranno in vigore nuove disposizioni in tema di IVA sul commercio elettronico (l’entrata in vigore era inizialmente prevista per il 1° gennaio 2021). Le novità introdotte hanno un duplice obiettivo: voler semplificare il procedimento di riscossione dell’IVA sulle vendite transfrontaliere in internet di beni e servizi ai consumatori (B2C) ed assicurare una concorrenza leale entro e fuori i confini europei.
Guardiamo nel dettaglio cosa prevede la nuova normativa.
- Non vi saranno più soglie e l’IVA sarà dovuta nel Paese di destinazione
Oggi, nella vendita a distanza di beni nello spazio europeo l’applicazione dell’IVA è demandata non al destinatario ma al fornitore dei beni medesimi. Ma solo se:
- si supera il limite delle soglie locali per le vendite a distanza e il venditore è responsabile o facilita il trasporto.
- se il fornitore opta esplicitamente per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di arrivo.
A partire dal 1° luglio 2021, la soglia locale sarà abolita.
Di conseguenza, l’IVA applicabile nello Stato di destinazione della merce sarà dovuta a partire dalla prima vendita a distanza.
Un venditore a distanza può ancora scegliere di applicare l’IVA dello Stato membro in cui è stabilito, ma solo quando le vendite intracomunitarie di B2C sono inferiori a 10.000 EUR.
- Estensione del MOSS o Mini-One-Stop-Shop
Il sistema MOSS o Mini-One-Stop-Shop sarà esteso a tutti i tipi di servizi e beni B2C offerti online.
Questo sistema esiste già per alcune aziende (telecomunicazioni e fornitori di servizi elettronici). Consente loro, anche se devono addebitare l’IVA estera, di presentare dichiarazioni IVA in un solo Stato membro dell’UE, solitamente lo Stato membro di stabilimento o lo Stato membro di identificazione (per le società non UE).
Dal 1 ° luglio 2021 anche i venditori a distanza potranno utilizzare questo sistema.
Pertanto, tali venditori a distanza dovranno registrarsi negli Stati membri di destinazione e presentare dichiarazioni IVA in tali Stati membri.
- Introduzione di IOSS
I venditori a distanza che importano merci da paesi terzi con un valore fino a 150 EUR saranno soggetti all’IVA nello Stato membro dell’UE di destinazione delle merci.
L’importazione sarà quindi esente da IVA.
Il venditore a distanza potrà aderire a questo sistema e dovrà quindi dichiarare l’IVA dovuta in MOSS, più precisamente in “import OSS” o I-OSS (sistema Import-One-Stop-Shop).
Questo sistema IOSS non è obbligatorio ma se non viene applicato l’importazione sarà soggetta ad IVA.
- IVA dovuta anche su acquisti di modico valore
In linea di principio, tutte le merci importate nell’UE sono soggette a IVA. Tuttavia, in questo momento le spedizioni di valore basso (massimo 22 EUR) da paesi extra UE a clienti che si trobano all’interno dell’UE, sono esenti da IVA.
Anche questa eccezione sarà abolita.
Consigliamo a tutte le aziende con un webshop o e-shop di prendere già le misure necessarie per essere pronte quando entreranno in vigore le nuove norme IVA.
Da quel momento in poi, qualsiasi vendita on-line ad un cliente estero (B2C) sarà soggetta all’IVA dello Stato membro del cliente estero.
Chi non rispetta le nuove previsioni normative sarà soggetto a multe elevate.
Inoltre, non va dimenticato che per le vendite B2C tramite un negozio online, deve essere menzionato il prezzo di vendita corretto comprensivo di IVA. In altre parole, è della massima importanza menzionare ai consumatori in ogni Stato membro dell’UE i prezzi corretti tenendo conto dell’aliquota IVA applicabile. A tal fine, il tuo negozio online deve essere configurato in modo tale da permetterti di determinare dove si trova il cliente. Ciò avrà automaticamente un impatto sulla tua politica sui cookie.
Le nuove regole IVA relative alle vendite a distanza sono semplificate perché l’IVA sarà sempre applicata nel paese di destinazione della merce. Inoltre, i sistemi MOSS e I-OSS renderanno più facile per le attività di negozio online scegliere uno Stato membro dell’UE da cui gestire l’intera amministrazione IVA.
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