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Il concetto di capacità contributiva nell’epoca delle novelle normative
Autore: Micaela Lopinto – Dottoressa (Avv.) in Milano
Coordinatore: Guido Ascheri – Ragioniere Commercialista, Chartered Accountant e Trainee Solicitor in Londra
Ai sensi dell’art. 53 Cost. si chiarisce che “tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività”.
La disposizione definisce in via solo embrionale il concetto di capacità contributiva, il quale, invece, è ricco di numerose sfaccettature e richiede un notevole approfondimento anche alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale, organo giurisdizionale che, più di tutti, si è posto il problema della configurabilità o meno degli indici rivelatori della capacità contributiva qui oggetto di analisi e maggiormente oggetto di contrasto giurisprudenziale.
La dottrina più accorta ha provato a fornire una definizione del principio, chiarendo che lo stesso è espressione della idoneità a concorrere a pubbliche spese valutata sulla base di elementi (rectius: indici) rivelatori della capacità economica.
I su indicati indici sono stati individuati nel reddito complessivo, nel patrimonio e nella spesa complessiva. All’elenco sono stati aggiunti da accorti Autori anche gli incrementi patrimoniali. Come si avrà modo di vedere nel prosieguo, l’elenco appena esposto deve intendersi aperto e non tassativo. Infatti, la giurisprudenza della Corte costituzionale si è occupata proprio di ampliare ed arricchire la categoria degli incrementi poc’anzi citati.
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