Svizzera: Doveri, responsabilità e composizione del CdA

Doveri dei membri del Consiglio

Nelle società quotate in borsa, la struttura predominante del consiglio di amministrazione è a due livelli, in quanto il consiglio di amministrazione normalmente delega alcune delle sue funzioni alla direzione.

Il consiglio di amministrazione è responsabile della gestione dell’attività della società, in conformità con il suo dovere di diligenza e lealtà, nella misura in cui i compiti e responsabilità non sono stati delegati alla direzione. Tale dovere di diligenza e lealtà e’ oggettivo e richiede che il consiglio agisca nello stesso modo in cui un soggetto diligente e competente avrebbe agito nelle stesse circostanze a meno che tale soggetto non sia un esperto in un determinato settore. In tal caso, lo standard applicabile a tale amministratore sarà più alto e valutato con riferimento allo stesso livello di esperienza nel settore in questione.

 In tale ultimo caso il Consiglio di amministrazione rimane responsabile della selezione, dell’istruzione e della supervisione dei soggetti a cui ha delegato le responsabilità.

In generale, il consiglio può adottare decisioni su tutte le questioni che non sono esplicitamente riservate all’assemblea degli azionisti dalla legge, dallo statuto o delegate alla direzione in base ai regolamenti organizzativi. Spesso il Consiglio di amministrazione delega una parte importante delle responsabilità trasferibili alla direzione.

Il consiglio rappresenta la società e gli amministratori hanno l’obbligo di agire nell’interesse della stessa.  Non e’ chiaro di quali interessi debbano essere presi in considerazione dagli amministratori, tuttavia, il Codice svizzero della Best Practice per la corporate governance si concentra sulla salvaguardia degli “interessi aziendali sostenibili”, molto spesso presa in considerazione dai consigli di amministrazione nel loro processo decisionale.

Responsabilità dei membri del Consiglio

Qualsiasi amministratore e qualsiasi altra persona impegnata e con un’influenza significativa sulla gestione o sulla liquidazione di una società può essere ritenuta responsabile per qualsiasi violazione intenzionale o negligente dei propri doveri, indipendentemente dal fatto che sia stata formalmente nominata o meno come amministratore, liquidatore o altra funzione simile.

Quando gli azionisti o i creditori subiscono un danno diretto, hanno il diritto di intentare un’azione per il risarcimento del danno. Per quanto riguarda il danno alla società, sia la società che gli azionisti e, solo in caso di insolvenza e a patto che i curatori fallimentari non abbiano intrapreso un’azione legale, i creditori, possono intentare un’azione per richiedere il risarcimento danni.

Secondo la giurisprudenza consolidata, le decisioni del consiglio di amministrazione prese in conformità con la regola del buon senso commerciale non costituiscono una violazione dei doveri, anche se tali decisioni si rivelano errate a posteriori. Il consiglio quando prende decisioni aziendali deve trovarsi nella condizione di imparzialità, indipendenza e non avere alcun conflitto di interessi, il processo decisionale deve essere basato su informazioni adeguate con scenari alternativi e un test di fattibilità.

Composizione e obblighi di divulgazione del Consiglio di amministrazione

All’interno del Consiglio non esiste un numero minimo di amministratori “non esecutivi” o “indipendenti” richiesto dalle norme ma, per le società quotate, la direttiva SIX Swiss Exchange sulle informazioni relative alla corporate governance (DCG) prevede alcuni obblighi di comunicazione per i membri non esecutivi del consiglio di amministrazione, e il Codice svizzero di Good Practice per la corporate governance raccomanda che la maggioranza del consiglio di amministrazione sia composta da membri indipendenti, ossia membri non esecutivi che non sono mai stati, o almeno non lo sono stati negli ultimi tre anni, membri del management e che non hanno relazioni d’affari (o ne hanno relativamente poche) con la società.

Il consiglio di amministrazione deve essere composto da almeno un membro; non esiste un numero massimo stabilito dalla legge o da un regolamento, ma lo statuto può prevedere tali limiti. La dimensione è determinata dall’assemblea degli azionisti che elegge i membri del consiglio di amministrazione e copre i posti vacanti. Il Codice svizzero di good practice per la corporate governance raccomanda che le dimensioni del consiglio di amministrazione corrispondano alle esigenze della singola società e che il consiglio sia composto da membri di entrambi i sessi.

Solo le persone fisiche possono essere elette come membri del consiglio di amministrazione, e ci deve essere almeno un soggetto residente in Svizzera autorizzato a impegnare legalmente la società (con potere di firma individuale), ma questa persona non deve essere necessariamente un membro del consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda la divulgazione, i nomi, le funzioni e le residenze di ciascun membro del consiglio di amministrazione sono disponibili al pubblico nel registro delle imprese.

A meno che lo statuto non preveda diversamente, è richiesta una sola riunione del consiglio di amministrazione all’anno (per preparare l’assemblea annuale degli azionisti e per deliberare sull’ordine del giorno e sulle rispettive mozioni). Il Codice svizzero di good practice per la corporate governance, tuttavia, raccomanda un minimo di quattro riunioni del consiglio di amministrazione all’anno.

Pur non esistendo un obbligo legale formale di effettuare valutazioni del Consiglio, dei suoi componenti e dei singoli amministratori,  i consigli di amministrazione delle grandi società non quotate e delle società quotate conducono regolarmente un’autovalutazione annuale. Lo Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance raccomanda che il consiglio di amministrazione autovaluti annualmente le proprie prestazioni e quelle delle proprie commissioni.

Redazione