Regno Unito: condotte illecite degli amministratori

Gli amministratori di una societa’ hanno spesso accesso ad alcune delle informazioni piu’ riservate e ai segreti commerciali di un’azienda, oltre a sviluppare solide relazioni con clienti, fornitori e dipendenti. Se un amministratore si dimette ed inizia a lavorare per una societa’ concorrente, cio’ potrebbe rappresentare una grave minaccia per l’azienda.

Con una recente sentenza del 2021, sono state ampliate le situazioni di potenziale responsabilita’ degli amministratori, offrendo supporto e guida alle societa’ per proteggere la propria attivita’ da condotte illecite poste in essere da tali soggetti.

Talvolta, e’ possibile che si abbiano amministratori di fatto, ovvero soggetti che ricoprono il ruolo di amministratori senza, pero’, essere stati formalmente nominati come tali. In questi casi, non e’ da escludere la loro responsabilita’ in caso di commissione di atti illeciti. Infatti, anche gli amministratori di fatto (“de facto directors”) possono essere ritenuti responsabili per violazione dei doveri propri di un amministratore. Per determinare se una persona possa essere considerata un amministratore di fatto, è necessario considerare:

  • se ha acquisito lo status e la funzione di amministratore come se fosse stato formalmente nominato;
  • quale ruolo ha ricoperto e se gli atti posti in essere sono di natura direttiva con riferimento alla gestione dell’attivita’ societaria;
  • se la societa’ considera tale soggetto un amministratore e lo tratta come tale; e
  • se soggetti terzi lo reputano un amministratore.

Nel caso in cui tali situazioni trovino applicazione, il soggetto sara’ considerato un amministratore di fatto e, conseguentemente, dovra’ rispettare i doveri propri degli amministratori di una societa’.

Gli amministratori (sia di fatto che quelli che sono stati formalmente nominati) hanno una serie di doveri nei confronti di una societa’ ai sensi del Companies Act del 2006. Tra questi, il dovere di promuovere il successo della societa’ (sezione 172), il dovere di agire con ragionevole diligenza e competenza (sezione 174) ed il dovere di evitare conflitti di interesse (sezione 175).

La regola generale è che un amministratore non e’ piu’ soggetto a questi doveri generali quando cessa di ricoprire la carica all’interno della societa’. Un’eccezione a questa regola generale e’ prevista dalla sezione 170(2) del Companies Act 2006, che conferma che una persona che cessa di essere un amministratore continua ad essere soggetta all’obbligo di evitare conflitti di interesse.

In precedenza, si riteneva che una violazione della sezione 170(2) si verificasse nel caso di azioni dell’amministratore poste in essere prima o al momento delle dimissioni.

Tuttavia, con una recente sentenza, il tribunale ha ritenuto che l’articolo 170, paragrafo 2, lettera a), preveda un dovere permanente in capo all’amministratore e, quindi, la violazione di tale dovere puo’  fondarsi anche su atti che hanno luogo dopo che un amministratore ha rassegnato le dimissioni, purche’:

  1. la fattispecie riguardi lo sfruttamento di “ qualsiasi bene, informazione o opportunita’ ” di cui l’amministratore sia venuto a conoscenza in virtu’ dello svolgimento del suo incarico (sezione 170(2) del Companies Act 2006); e
  2. si tenga conto delle regole di common law e dei principi di equita’, ad esempio, la natura di comportamenti antecedenti o successivi alle dimissioni.

Se un amministratore e’ anche dipendente della societa’, potra’ essere soggetto ad ulteriori doveri e obblighi lavorativi, compreso il dovere di riservatezza, che continua ad applicarsi anche dopo la risoluzione del contratto di lavoro.

Se un’azienda sospetta che un precedente amministratore (sia di fatto che non), abbia sfruttato illecitamente informazioni riservate dell’azienda prima o dopo le dimissioni, l’azienda avra’ a disposizione vari rimedi. Tra questi, richiedere un provvedimento ingiuntivo volto ad impedire all’amministratore di concorrere illegittimamente, commettere inadempimenti contrattuali e/o violare doveri oppure richiedere un risarcimento dei danni per mancato guadagno o spese legali sostenute.

Redazione