Spagna: le successioni

Tutti i beni e diritti di proprieta’ di una persona fisica rilevano ai fini della successione.

Le persone fisiche hanno piena libertà di disporre del loro patrimonio durante la loro vita fintanto che il cosiddetto “right to food” è rispettato. Questo diritto consiste nell’obbligo che ogni individuo ha nei confronti dei propri parenti in  determinate circostanze (salute, sopravvivenza, istruzione).

La Spagna prevede disposizioni molto severe per la distribuzione dell’eredità, prevedendo quote obbligatorie da assegnare a figli e discendenti. L’importo della quota fissa per i discendenti equivale a due terzi della quota ereditaria se c’è almeno un discendente. Il diritto a ricevere tale quota non è soggetto a rinuncia.

La quota può essere soddisfatta con doni inter vivos o attraverso previsioni testamentarie. Se vengono effettuate donazioni e tali donazioni equivalgono alla meta’ della quota dei beni oggetto di eredita’, sono soggette a recupero (c.d. Clawback). Le disposizioni di clawback sono necessarie per evitare che il defunto disponga dei beni oggetto di quota fissa prima della sua morte.

Vi sono alcune eccezioni alla regola della quota fissa, tra cui il caso di diseredazione per causa o indegnità (cioè abbandono, tentato omicidio e atti di violenza).

Ogni regione autonoma spagnola ha diritto a legiferare su varie materie disciplinate dal Codice Civile spagnolo, tra cui la successione ereditaria.

A tal fine, il codice civile spagnolo prevede che almeno un terzo del patrimonio del defunto non sia assegnabile (eredità forzata). Tale parte di eredita’ viene assegnata ai discendenti del defunto e, in alcune occasioni, il  coniuge superstite ha diritto di usufrutto su vari beni.

Tuttavia, in alcune regioni autonome, il codice civile spagnolo non trova applicazione perché e’ presente un codice civile regionale. Ad esempio, nel codice civile catalano, si prevede che i beni non disponibili del defunto rappresentino  il 25 per cento dell’eredità, invece di un terzo, come previsto dal codice civile spagnolo.

In Spagna, se un individuo muore senza aver lasciato valide istruzioni per la disposizione dell’eredità, si applicherà la legislazione prevista nella regione autonoma della sua residenza. La legislazione applicabile assegna, solitamente, il patrimonio ai discendenti del defunto. Se il defunto non ha discendenti, l’eredità è assegnata ai suoi genitori, coniuge, fratelli o sorelle e nipoti.

È prassi comune assegnare il patrimonio del defunto ai discendenti con diritto d’usufrutto in favore del coniuge.

Ai fini della distribuzione del patrimonio ereditario, i figli adottivi o illegittimi sono considerati come figli naturali legittimi e, di conseguenza, hanno gli stessi diritti ai fini successori.

Dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 650/2012, la normativa applicabile in termini di distribuzione  del patrimonio di una persona fisica sarà determinata dalla residenza abituale del defunto.

Per quanto attiene alle formalita’ richieste, i beneficiari di un testamento dovranno a comparire davanti al notaio e firmare un atto pubblico in cui accettano di ricevere l’eredita’, comprese le passivita’. Quando le passività sono prevedibili, è consigliabile a condizione che vi sia stata una valutazione delle passività. Se le passività risultano essere superiori al  patrimonio, gli eredi possono rinunciare all’eredita’.

Il beneficiario di un testamento straniero deve legalizzare il testamento affinché sia valido in Spagna. Normalmente sarà necessario ottenere una traduzione giurata del testamento per darne esecuzione davanti ad un notaio spagnolo.

Il defunto ha diritto di nominare un esecutore testamentario per distribuire i beni oggetto di eredita’ secondo la volontà del  defunto e per adempiere ai restanti doveri e obblighi. Se il defunto non ha nominato un esecutore testamentario,        i beneficiari del testamento dovranno concordare la distribuzione o, in assenza di accordo, nominare un esecutore testamentario. Se i beneficiari non raggiungono un accordo per nominare tale esecutore testamentario,  potranno richiedere un esecutore testamentario giudiziario.

Nella maggior parte dei casi, il notaio da’ esecuzione al testamento del defunto e i beneficiari firmano l’atto di accettazione dell’eredità secondo le disposizioni del testamento. Successivamente, i beneficiari presentano l’atto di accettazione dell’eredità per la registrazione presso le banche, il catasto e il registro delle  imprese della loro proprietà dei beni.

Gli eredi oi beneficiari che non sono soddisfatti della distribuzione dei beni ereditari possono presentare un ricorso al fine di esercitare i  diritti a loro riconosciuti (ad esempio, per il pagamento del patrimonio non disponibile a determinati beneficiari o in caso di disaccordo con le ragioni addotte dal defunto per estromettere gli eredi dalla distribuzione dell’eredita’).

Redazione