Armenia: la risoluzione dei contratti

Termini impliciti

In generale, il codice civile dell’Armenia definisce i casi in cui una parte può risolvere unilateralmente il contratto. Esistono due processi separati che possono comportare la risoluzione del contratto (diverso da quello basato sul mutuo accordo).

In primo luogo, una parte può presentare al tribunale una richiesta di risoluzione di un contratto a causa della violazione sostanziale dei suoi termini da parte della controparte. Tale possibilita’ non può essere esclusa dal contratto. Le parti possono prevedere ulteriori motivi in base ai quali un accordo può essere risolto unilateralmente in via giudiziale.

In secondo luogo, il codice civile armeno prevede il concetto di “rescissione dal contratto”. La traduzione letterale di questa clausola si legge come rifiuto di adempiere agli obblighi previsti dal contratto. Se una parte decide di recedere dal contratto (in tutto o in parte), il contratto si intenderà modificato o risolto ai sensi di legge. Entrambe le parti possono scegliere di rescindere dal contratto per comodità (indipendentemente da qualsiasi motivo) o per giusta causa. Inoltre, alcune cause di rescissione del contratto sono determinate dalla legge stessa in relazione ad alcuni contratti o rapporti specifici.

Ai sensi del codice civile dell’Armenia, le parti di un contratto di fornitura hanno il diritto di risolvere un contratto di fornitura in determinate circostanze. In particolare, le parti hanno il diritto di apportare, unilateralmente (senza necessità del consenso dell’altra parte), modifiche al contratto e di recedere dal contratto in tutto o in parte in caso di violazione materiale del contratto da parte di una delle parti.

La violazione del contratto di fornitura da parte del fornitore si presume sostanziale nei seguenti casi:

  • fornitura di beni di qualità impropria con difetti che non possono essere eliminati entro un periodo di tempo accettabile per l’acquirente; e
  • ripetuto mancato rispetto dei termini di fornitura dei beni.

Si presume che la violazione del contratto di fornitura da parte dell’acquirente sia sostanziale nei seguenti casi:

  • ripetuto mancato pagamento della merce entro i termini; e
  • ripetuto mancato ritiro della merce.

Sebbene le parti non possano escludere nessuno dei suddetti motivi sulla base del loro accordo, hanno il diritto di concordare ulteriori cause per la modifica unilaterale o la rescissione del contratto.

Periodo di preavviso

La legge armena non definisce un periodo di preavviso specifico per risolvere un contratto. In alcuni casi, tuttavia, la legge stabilisce tali periodi di preavviso; ad esempio, nel caso di un contratto di fornitura, è previsto che un contratto si consideri modificato o risolto (per rescissione di una delle parti) dal momento in cui l’avviso è stato notificato all’altra parte. Un periodo diverso può essere indicato nell’avviso o concordato di comune accordo dalle parti.

Inoltre, quando una parte intende richiedere la risoluzione unilaterale del contratto a causa di una violazione sostanziale dell’altra parte, può presentare la richiesta al tribunale. Prima di presentare tale richiesta al tribunale, la parte che intende risolvere il contratto deve inviare un avviso all’altra parte con una proposta di modifica o risoluzione del contratto. Il reclamo può essere presentato al giudice solo dopo che la controparte ha respinto tale offerta o non ha risposto entro un termine di 30 giorni (o entro il termine indicato nella proposta).

Risoluzione automatica in caso di insolvenza

L’insolvenza della parte non è motivo di risoluzione automatica di un contratto commerciale. Tuttavia, in alcuni casi, il codice civile armeno stabilisce che l’insolvenza può portare alla risoluzione di alcuni contratti, inclusi il contratto di commissione, il contratto di agenzia e il contratto di franchising.

In altri casi, sebbene l’insolvenza di per sé non sia motivo di risoluzione automatica del contratto, le conseguenze di tale insolvenza, compreso il mancato adempimento o l’impossibilità di adempiere al contratto, possono costituire un motivo valido per la risoluzione dello stesso.

Risoluzione per difficoltà finanziarie

Le difficoltà finanziarie e l’insolvenza non sono considerate cause di risoluzione dei contratti (ad eccezione di alcuni tipi di contratto, quando e’ la legge stessa a prevedere tali cause). Tuttavia, possono sorgere motivi per la risoluzione di un contratto, a seguito di difficoltà finanziarie o insolvenza e la controparte può avere diritto a richiedere la risoluzione unilaterale al tribunale o di recedere dal contratto, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti specifici applicabili al rispettivo contratto.

Forza maggiore

Secondo la legge armena, salvo diversa disposizione prevista dalla legge o dal contratto, una persona che non ha adempiuto a un obbligo o ha eseguito un obbligo in modo improprio nello svolgimento di un’attività imprenditoriale sarà responsabile per tale inadempimento, a meno che non dimostri che la corretta esecuzione dell’obbligazione sia diventata impossibile per cause di forza maggiore, ovvero nel caso di circostanze straordinarie e inevitabili. Tali circostanze non includono la violazione degli obblighi da parte dei partner contrattuali del debitore, l’assenza nel mercato di beni necessari per l’adempimento, né la mancanza da parte del debitore delle finanze necessarie.

La parte in violazione dei propri obblighi a causa del verificarsi di un evento di forza maggiore non sarà considerata responsabile per tale violazione. Inoltre, se il contratto prevede una penale, la parte interessata non è obbligata a pagarla se la prestazione impropria o l’inadempimento è derivato da un evento di forza maggiore. In entrambi i casi, le parti sono libere di modificare queste disposizioni, estendendo l’ambito applicativo della forza maggiore o escludendo tali cause.

Redazione